In base al diritto canonico, sono tali quei beni mobili (calici, ostensori, crocifissi e immagini) che sono stati destinati al culto divino attraverso la dedicazione (ovvero la consacrazione) e la benedizione e che non devono e non possono essere adoperati per usi profani e impropri, anche se in possesso di privati. I beni sacri sono garantiti dall’ordinamento civile italiano (art. 514 c.p.c.), che ne stabilisce l’assoluta impignorabilità, quando siano espressamente impiegati nell’esercizio del culto.