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Costituzione italiana, riforma del titolo V della

di Luca Maria Petrone - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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Costituzione italiana, riforma del titolo V della

Luca Maria Petrone

Il titolo V è stato riformato con la l. Cost. 3/2001, dando piena attuazione all’art. 5 della C., che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. L’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore (principio di sussidiarietà verticale; ➔ sussidiarietà, principio di). La riforma è stata necessaria per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma denominata ‘Federalismo a C. invariata’ (l. 59/1997).

Le Regioni

Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).

Lo Stato

Allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco del 2° co. dell’art. 117 della Costituzione. Il 3° co. dell’art. 117 Cost. individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art.117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena.

I Comuni

Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi (municipalismo d’esecuzione).

Le Province

Sono enti intermedi tra i Comuni e le Regioni, rappresentativi di proprie comunità, con funzioni di cura degli interessi, ma anche di programmazione delle attività delle comunità locali che rientrano nel proprio territorio.

Le Città metropolitane

Sono tipi speciali di Province, con poteri notevolmente più ampi e molto vicini a quelli comunali, soprattutto in ambito urbanistico. Sono istituite, su iniziativa dei Comuni interessati, in aree metropolitane individuate nelle zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Trieste. Con la costituzione della Città metropolitana, la città originaria cessa di esistere.

Le Comunità montane

Sono unioni di Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, con funzione di valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie conferite, nonché per l’esercizio associato di funzioni comunali.

L’autonomia finanziaria

Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La finanza locale (art. 119 Cost.) si fonda su 3 pilastri: autonomia impositiva; compartecipazione al gettito di tributi erariali, riferibili al territorio (territorialità dell’imposta); fondo perequativo per colmare eventuali squilibri tra le Regioni, derivanti dalla diversa capacità fiscale dei territori, e per assicurare gli stessi standard nell’erogazione di alcuni servizi. A questi si aggiunge la finanza straordinaria, costituita da risorse aggiuntive destinate dallo Stato a zone specifiche per sviluppo, crescita, coesione, solidarietà sociale e rimozione di squilibri economici e sociali.

Vedi anche
costituzione diritto 1. Diritto costituzionale 1.1 Definizione. - Il termine costituzione viene ad assumere una pluralità di significati assai diversi tra loro, a seconda dei contesti storici, politici, sociali e culturali di riferimento. Generalmente, per costituzione si intende un documento scritto solenne, ... Governo Diritto Il Governo è un organo complesso posto al vertice dell’intero apparato amministrativo dello Stato ed è composto, secondo l’art. 92 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri (Ministri. Diritto costituzionale), che, a loro volta, costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. ... legge diritto 1. Diritto costituzionale In via generale, l’atto di un organo (monocratico o collegiale) investito della cosiddetta funzione legislativa. A differenza della consuetudine, che nasce spontaneamente nella società, la legge è un atto volontario, caratterizzato dalla generalità e dall’astrattezza, ... Federalismo In linea di massima, per federalismo si intende quell’assetto istituzionale per cui, a partire dalla fine del XVIII secolo, un ordinamento giuridico si caratterizza per un riparto della potestà di imperio tra un apparto di governo centrale ed una pluralità di apparati di governo periferici. D’altra parte, ...
Indice
  • 1 Le Regioni
  • 2 Lo Stato
  • 3 I Comuni
  • 4 Le Province
  • 5 Le Città metropolitane
  • 6 Le Comunità montane
  • 7 L’autonomia finanziaria
Tag
  • CITTÀ METROPOLITANE
  • UNIONI DI COMUNI
  • REGGIO CALABRIA
  • FEDERALISMO
  • CAGLIARI
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    Il testo della Costituzione della Repubblica italiana è stato approvato dall’Assemblea costituente alla fine del 1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, ed è entrato in vigore nel 1948. Esso si componeva originariamente di centotrentanove articoli e di XVIII disposizioni transitorie ...
Vocabolario
rifórma
riforma rifórma s. f. [der. di riformare]. – 1. Modificazione sostanziale, ma attuata con metodo non violento, di uno stato di cose, un’istituzione, un ordinamento, ecc., rispondente a varie necessità ma soprattutto a esigenze di rinnovamento...
tìtolo
titolo tìtolo s. m. [dal lat. titŭlus]. – 1. Con riferimento all’antichità romana (per la quale è di uso frequente, anche oggi, la forma lat. titulus), iscrizione apposta alle immagini degli antenati; più genericam., iscrizione sopra statue,...
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