DIFFIDA
Con questa voce, di uso non frequente, viene indicato l'invito, rivolto a una persona, ad astenersi da un determinato comportamento, o a compiere una determinata attività, con la comminatoria, in caso contrario, di determinate sanzioni.
Nella legislazione italiana, la diffida trova posto specie nei procedimenti di ammortamento di titoli di credito, e documenti affini Il testo unico delle leggi concernenti l'emissione di duplicati, in caso di smarrimento, di titoli rappresentativi di depositi bancarî (approvato con il r. decr. 27 maggio 1909, n. 437) dispone che nel caso di perdita di buoni fruttiferi, libretti di conto corrente e libretti di risparmio nominativi, l'istituto emittente dovrà far pubblicare un avviso, col quale si diffida l'ignoto possessore a consegnare il titolo all'istituto che lo ha emesso, o a notificare la propria opposizione con avvertenza che, in difetto di opposizione, sarà annullato il titolo smarrito (art. 3 testo unico cit.). Nel caso di smarrimento di libretti di risparmio o deposito al portatore, la stessa diffida all'ignoto detentore del libretto è contenuta nel decreto, del presidente del tribunale o del pretore, che dichiara definitivo il fermo al libretto smarrito, apposto dall'istituto emittente (art. 9 testo unico). In senso e con effetti analoghi, la diffida è disposta per i libretti emessi dalle casse di risparmio postali, e smarriti (regol. approvato con r. decr. 11 giugno 1903, n. 394, art. 43). Anche nel caso di furto o smarrimento di fascicoli di assegni postali, o di assegni in bianco, il r. decr. 14 giugno 1928, n. 1309, prevede una diffida all'ignoto detentore a consegnare gli assegni stessi (art. 80). Nel senso di invito a omettere un atto, la diffida è prevista nell'art. 72 del regolamento generale del debito pubblico, approvato con r. decr. 10 febbraio 1911, n. 298: nei casi previsti dall'art. 72, la diffida pone l'amministrazione nell'obbligo di sospendere un'operazione o il pagamento di interessi su titoli di rendita nominativi o misti; nei casi dell'art. 88 dello stesso regolamento la diffida è intimata all'indebito possessore di un certificato di rendita nominativa o mista, con l'effetto di porgli l'onere di consegnare il titolo o proporre opposizione nel termine di sei mesi, in difetto di che verrà emesso un nuovo titolo a favore di chi ha intimato la diffida.
In tutti questi casi, la diffida ha caratteri ed effetti specificatamente determinati dalla legge; costituisce un atto necessario nello svolgersi di un procedimento, che ha per lo più carattere giurisdizionale. Nella pratica si dà il nome di diffida ad inviti od intimazioni a compiere, o ad astenersi dal compiere, un atto, senza obbligo di intimare la diffida, e senza che da essa sorgano obblighi od oneri nuovi, a carico della parte alla quale la diffida è rivolta.
Forma ed effetti affatto speciali ha la diffida di polizia, che ricordiamo per completezza: essa è prevista dagli art. 164 del testo unico 18 giugno 1931, nn. 773 e 321, del regol. approvato con r. decr. 21 gennaio 1929, n. 62. La diffida, che l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di far precedere all'ammonizione, consiste nella contestazione, fatta dal questore alla persona da diffidare, dei motivi che han dato luogo al provvedimento di diffida, nell'ingiunzione a mutar vita, e nell'avvertimento che, in caso contrario, il diffidato sarà denunziato per l'ammonizione a termini di legge.
Per la diffida del responsabile di un giornale o di una pubblicazione periodica da parte del prefetto della provincia, v. stampa: Diritto pubblico vigente, XXXII, p. 464.
Bibl.: Diffida, in Dizionario pratico del diritto privato, diretto da V. Scialoia, Milano s. a., II, p. 630.