diritti civili
Diritti di cui godono tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali. Sono i diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico come fondamentali, inviolabili e irrinunciabili (dunque non suscettibili di compressione da parte dello Stato), i quali assicurano all'individuo la possibilità di realizzare pienamente sé stesso. Tra i d.c. si collocano le libertà di pensiero, parola, espressione, stampa, associazione, oltre a diritti propriamente politici quali il diritto di voto e in genere di elettorato attivo e passivo. D.c. essenziali si trovano già nell’antichità (vedi i diritti del cives romanus), nella Magna charta libertatum (1215), nell’Habeas corpus (1679) e soprattutto nel Bill of rights, frutto della rivoluzione inglese (1689). La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (➔ Dichiarazione dei diritti dell’uomo), emanata nell’ambito della Rivoluzione francese (1789) ampliò e precisò il quadro dei d.c., ponendo al centro la categoria di «cittadino». Negli Stati Uniti i d.c. furono in origine intesi come garanzie a difesa del cittadino dagli abusi di potere del governo e trovarono una parziale tutela nei primi dieci emendamenti della Costituzione. Con l’abolizione della schiavitù nel 1865, la loro accezione si estese alla condizione di parità tra le persone senza forme di discriminazione in base alla razza. Nel 20° sec. le lotte del sono state quindi volte ad assicurarne il godimento anche agli afroamericani e a ogni altra minoranza. Al contempo il loro significato è stato ampliato all’eguaglianza tra gli individui nell’accesso a istruzione, impiego, alloggio, retribuzione, credito ecc., ossia ai diritti sociali.