AUTORE, Diritto d' (V, p. 585; App. II, 1, p. 328)
Convenzione universale sul diritto d'autore. - Firmata a Ginevra da 40 Paesi il 6 settembre 1952 nel corso di una conferenza indetta dall'UNESCO, la convenzione è entrata in vigore il 16 settembre 1955 per effetto della ratifica o dell'adesione di 12 stati, quattro dei quali non erano parti della convenzione di Berna. In Italia la convenzione è stata ratificata con legge 19 luglio 1956, n. 923, ed è entrata in vigore il 24 gennaio 1957.
La convenzione vuole dettare un regolamento uniforme della disciplina internazionale del diritto d'autore, ma non ha affatto lo scopo di sostituire con un nuovo accordo internazionale quelli già esistenti: anzi, l'art. XVII dispone esplicitamente che il sistema dell'Unione di Berna rimane integro. Per l'art. II della convenzione ogni stato contraente deve accordare alle opere artistiche e letterarie dei cittadini degli altri Paesi contraenti lo stesso trattamento che accorda alle opere dei proprî cittadini. La protezione deve avere una durata minima non inferiore a un periodo comprendente la vita dell'autore e 25 anni dopo la sua morte: comunque nessuno stato contraente è tenuto ad accordare alle opere straniere una protezione più lunga di quella fissata dalla legge del Paese in cui sono state pubblicate per la prima volta. Il diritto di traduzione è un diritto esclusivo dell'autore. Tuttavia, può essere prevista nelle legislazioni nazionali una licenza obbligatoria, a pagamento, che sarà accordata se, nei 7 anni dalla prima pubblicazione di un'opera, la traduzione di questa non sia stata pubblicata nella lingua nazionale dello stato interessato o se tutte le edizioni anteriori della traduzione siano esaurite. La convenzione prevede la creazione presso l'UNESCO di un comitato intergovernativo, con il compito di studiare i problemi relativi all'applicazione e alla revisione della convenzione.