dividendo
Ammontare complessivo degli utili da distribuire fra un certo numero di cointeressati. In particolare, nelle società per azioni (➔ azioni, società per) è la quota che si attribuisce a ogni azione sugli utili dell’esercizio. Sono comminate pene agli amministratori e ai direttori che distribuiscono d. fittizi, non prelevati, cioè, sugli utili realmente conseguiti, secondo il bilancio (➔ ) approvato. I soci non sono tenuti a restituire i d. loro pagati. Le società, negli atti costitutivi, negli statuti o in altri documenti, non possono attribuire interessi (➔ interesse ) a favore degli azionisti. Fanno eccezione quelle società industriali per le quali è necessario uno spazio di tempo per costituire l’oggetto sociale. In tal caso gli interessi, da prelevarsi dal capitale, non possono essere attribuiti per una durata superiore ai 3 anni, e in misura eccedente il 5%. L’ammontare degli interessi pagati va aggiunto alle spese di prima istituzione e ripartito con esse, a carico dei bilanci che avranno reali dividendi. La fissazione del d. delle azioni spetta all’assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione di bilancio.