DUELLO (XIII, p. 251)
Legislazione italiana (p. 254). - Il cod. pen. mil. di pace del 1941 (articoli 200-211) regola la materia relativa al duello derogando al sistema del cod. pen. comune (articoli 394-401). La speciale disciplina concerne, oltre i militari in servizio, anche quelli in congedo illimitato e assoluto; anche se questa condizione giuridica sussista per uno solo dei contendenti, si determina la prevalente efficacia della legge speciale.
Per il militare, l'obbligo di uniformarsi alla "tradizionale ragion d'onore" trova conferma nella tutela disciplinare, perché la mancata reazione all'offesa è ritenuta lesiva dell'onore militare ed è suscettibile di gravi sanzioni. In relazione alle norme del r. decr. 11 luglio 1929, n. 1250, che, fra l'altro, pone il divieto del duello tra militari per cause attinenti al servizio, il cod. mil. stabilisce che nel duello tra pari grado (e, a questi effetti, tali sono considerati nei reciproci rapporti i militari in servizio e in congedo, e le persone estranee alle forze armate), se la vertenza è cagionata da motivi di particolare valore morale, il giudice può astenersi dal rinviare gli imputati al giudizio, o, se vi è stato rinvio al giudizio, dal pronunciare la condanna. Il codice pen. militare conferma l'obbligo dei rappresentanti delle parti di deferire preliminarmente le vertenze al giurì d'onore (art. 208 c. p. m. di pace), e prevede l'impunità per i padrini, i secondi e i sanitarî (art. 205). Per i militari in servizio di grado diverso, l'applicazione della pena non è mai esclusa (artt. 201-203).