ELEZIONE .Elezioni politiche
ELEZIONE (XIII, p. 780; App. II, 1, p. 841; cfr. anche, nella App. II le voci camera: Camera dei deputati; comune; italia: Ordinamento politico e ammmistrativo; provincia; regione; senato).
Elezioni politiche. - In questo ultimo decennio si sono avute in Italia due leggi elettorali per la Camera dei deputati: la legge 31 marzo 1953, n. 148, e la legge 16 maggio 1956, n. 493. La riforma elettorale del 1953 si basava essenzialmente sul premio di maggioranza e sul collegamento delle liste, cioè sull'attribuzione di un numero di seggi (380) superiore a quello spettante in base allo stretto rapporto proporzionale, alla lista o al gruppo di liste collegate che avessero conseguito più della metà del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste. La legge fu approvata dalle Camere a seguito di lunghissime discussioni dopo che il presidente del Consiglio De Gasperi aveva posto in ambedue le Camere la questione di fiducia. L'opposizione alla riforma elettorale continuò vivacissima durante la campagna elettorale; nella quale la nuova legge veniva definita con l'appellativo di "legge truffa" in considerazione del premio previsto per la maggioranza. Senonché alle elezioni del 7 giugno 1953 le liste collegate dei partiti di centro non riuscirono a ottenere la maggioranza dei voti validi e la ripartizione dei seggi avvenne quindi con il sistema elettorale del 1948, con qualche innovazione (prevista dalla stessa legge 31 marzo 1953) riguardo all'utilizzazione dei voti residui nel Collegio unico nazionale.
La legge elettorale del 1953 fu abrogata nel luglio 1954. Il sistema attualmente vigente è quello disciplinato dal t. u. 30 marzo 1957, n. 361, nel quale sono state riunite le disposizioni del t. u. 5 febbraio 1948, n. 26, e della legge 16 maggio 1956, n. 493. Esso si basa essenzialmente sui seguenti principî: scrutinio di lista, assegnazione proporzionale dei seggi nelle singole circoscrizioni e ricupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale. Il sistema, nelle sue linee generali, rimane quello del testo unico del 1948, con le seguenti innovazioni: il quoziente elettorale circoscrizionale si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due (precedentemente più tre); sono ammesse al riparto dei seggi del Collegio unico nazionale solo le liste che abbiano ottenuto, oltre un seggio in una circoscrizione (condizione già prevista dal testo unico del 1948), anche una cifra elettorale nazionale di 300.000 voti; i seggi del Collegio unico nazionale, dopo essere stati ripartiti fra le varie liste in base alla somma dei voti residuati, vengono attribuiti alle liste circoscrizionali che dispongono di un numero maggiore di voti residuati, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; la presentazione delle liste deve essere fatta esclusivamente dai partiti o gruppi politici organizzati; è ammissibile il ricorso all'Ufficio centrale nazionale avverso le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in tema di eliminazione di liste o di candidati; sono ammessi al voto i ricoverati in luogo di cura; la ineleggibilità è estesa ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e sono disposte maggiori restrizioni all'eleggibilità dei magistrati.
Il sistema elettorale del Senato è rimasto sostanzialmente immutato. La legge 27 febbraio 1958, n. 64, ha adottato il sistema del collegio storico, per cui i collegi restano sempre gli stessi anche se per l'aumento della popolazione alla regione viene assegnato un maggior numero di senatori.
Elezioni regionali. - Per le regioni a regime normale non è stata ancora adottata una legge elettorale.
Tra le regioni a statuto speciale, la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige adottano per le elezioni regionali sistemi proporzionali che sostanzialmente si basano sui seguenti principî: scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, utilizzazione dei resti in sede circoscrizionale, scelta degli eletti nelle singole liste delle circoscrizioni in base ai voti di preferenza. Le differenze si riscontrano nel numero dei deputati o consiglieri regionali (fissato in 90 per la Sicilia, mentre per le altre due regioni è in relazione alla popolazione), nel quoziente corretto (più uno in Sicilia e Trentino-Alto Adige e più tre in Sardegna), nel numero delle preferenze (3 o 4 in Sicilia; 3 in Trentino-Alto Adige; 3,4 o 5 in Sardegna). Un sistema diverso è stato invece adottato per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, modificato dalla legge 26 settembre 1954,n. 863), e precisamente il sistema maggioritario e il voto limitato, per cui alla maggioranza spettano 25 seggi e alla minoranza 10.
Elezioni comunali. - La legge 24 febbraio 1951, n. 84, conservava il sistema maggioritario e del voto limitato nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, mentre per gli altri comuni veniva adottato lo scrutinio di lista con facoltà di collegamento tra le liste e con l'attribuzione alla lista o alle liste collegate che avessero ottenuto la maggioranza relativa, di due terzi dei seggi e con l'attribuzione dell'altro terzo di seggi a tutte le altre liste proporzionalmente ai voti ottenuti.
La legge 23 marzo 1956, n. 136, ha abolito il collegamento tra le liste ed è ritornata sostanzialmente al sistema del 1946; non è però ammessa, per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la cancellazione di candidati della lista votata (come del resto stabiliva già anche la legge del 1951). Disposizioni particolari vigono per le elezioni comunali in Sicilia e nella provincia di Bolzano.
Elezioni provinciali. - La legge 8 marzo 1951, n. 122, adottava un sistema misto. Il territorio della provincia era diviso in un numero di collegi uninominali corrispondente ai due terzi dei seggi; in ogni collegio era eletto il candidato che avesse ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi, mentre il restante terzo dei seggi era suddiviso proporzionalmente, con il sistema del quoziente naturale e dei resti più alti, tra i gruppi di candidati collegati. Nell'interno del gruppo i seggi erano attribuiti in base alla cifra individuale relativa (rapporto percentuale tra il numero di voti validi ottenuto dal candidato ed il numero dei votanti nel collegio).
Un sistema più vicino alla proporzionale integrale è stato adottato dalla l. 10 settembre 1960, n. 962, la quale stabilisce che in ogni provincia sono costituiti tanti collegi elettorali quanti sono i consiglieri provinciali da eleggere. L'attribuzione dei seggi ai gruppi di candidati collegati ha luogo con il sistema del quoziente corretto (più due) e dei più alti resti. L'attribuzione dei seggi all'interno del gruppo avviene in base alla cifra individuale relativa.
Per i risultati delle elezioni amministrative 1960, v. italia: Storia, in questa App.
Bibl.: F. Compagna e V. De Caprariis, Geografia delle elezioni italiane dal 1946 al 1953, Bologna 1954; G. Schepis, I sistemi elettorali, Empoli 1955; S. Princivalle, L'amministrazione comunale elettiva, Roma 1956; L. Luzzatto, Elezioni politiche e leggi elettorali in Italia, Roma 1958.