ELEZIONE (XIII, p. 780)
Con la proclamazione della repubblica, il sistema elettorale italiano si presenta ab imis rinnovato. (v. italia: Ordinamento politico, in questa App.). Elettivi souo il presidente della repubblica, la camera dei deputati, il senato e gli organi delle amministrazioni locali.
Elettorato attivo. - La funzione elettorale, in cui si concreta l'autogoverno della nazione, ha la sua disciplina nella costituzione (art. 48) e in un complesso di norme autonome (legge 7 ottobre 1947, n. 1058) che valgono sia per la scelta delle persone che dovranno far parte dell'istituzione rappresentativa, sia pel referendum. Secondo la costituzione, gli elettori sono titolari di un interesse civico, al quale corrisponde un diritto che è anche un dovere, la cui trasgressione dà luogo a sanzioni amministrative. Il suffragio è universale; riservato dapprima agli uomini, è ora esteso alle donne. Uomini e donne hanno il voto alla maggiore età (21 anni per la camera, 25 pel senato), con strette limitazioni derivanti da incapacità civile, da sentenza penale o da indegnità morale.
Liste elettorali. - Il diritto elettorale è riconosciuto mediante l'iscrizione nelle liste. Uno schedario elettorale, istituito in ogni comune, costituisce lo strumento tecnico della formazione e della revisione delle liste. Queste, distinte per uomini e donne, recano, in ordine alfabetico, i nomi e la professione degli elettori; sono permanenti. L'iscrizione ha luogo d'ufficio o su domanda: la prima si fa per coloro che risiedono stabilmente nel comune; per la seconda, il sindaco, il 1° novembre di ogni anno, invita gli aventi diritto a chiedere l'iscrizione nel termine di 15 giorni. La iscrizione può essere richiesta per le liste del comune dove si sia trasferita la residenza da oltre sei mesi o dove si abbia la sede principale dei proprî affari o interessi, rinunciando all'iscrizione nel comune dove si dovrebbe essere iscritti d'ufficio. Del pari si può chiedere di rimanere iscritti nelle liste di un comune, pur avendo trasferito la residenza in uno diverso. Con le opportune cautele, è prevista l'iscrizione su domanda degli emigrati all'estero. Ogni biennio il consiglio comunale provvede, a mezzo di un'apposita commissione eletta nel proprio seno, alla revisione delle liste elettorali. Gli elenchi sono pubblicati dal 31 dicembre al 15 gennaio e ogni cittadino può impugnarli. Una commissione mandamentale, che funziona con l'intervento del presidente (che è il presidente del tribunale o il pretore) e di almeno 2 dei 4 membri, rivede tutte le operazioni compiute della commissione comunale; decide sui ricorsi e sulle domande di cancellazione e di iscrizione; cancella le iscrizioni indebite; mantiene iscritti gli indebitamente cancellati; procede a iscrizioni d'ufficio. Entro il 15 aprile, la commissione comunale rettifica le liste generali, che, insieme con gli elenchi, sono depositate nella segreteria comunale fino al 30 aprile, con facoltà a chiunque di prenderne visione. Alle liste rettificate non possono introdursi variazioni che per la morte dell'elettore, per la perdita del diritto elettorale e per il trasferimento della residenza. Il procuratore della repubblica e ogni cittadino possono impugnare le deliberazioni della commissione mandamentale entro venti giorni. Il giudizio viene celebrato dinanzi la Corte d'appello, con procedimento sommario, semplice e gratuito. È ammesso ricorso per Cassazione.
Elettorato passivo. - Costituisce l'insieme delle condizioni per cui un candidato può essere validamente eletto. Sono condizioni di capacità positive la cittadinanza, l'età (25 anni per l'elezione a deputato; 40 a senatore), il godimento dei diritti civili e politici; negative l'interdizione, l'inabilitazione, ecc., cioè quelle stesse stabilite per l'elettorato attivo. Vi sono ineleggibilità per incompatibilità derivante dagli uffici coperti (funzionarî, generali, ammiragli, magistrati, in modo relativo; e, in modo assoluto, addetti alle ambasciate o consolati esteri) o da conflitto eventuale fra l'interesse personale e quello dello stato. Un'ineleggibilità temporanea è stabilita per gli ex-gerarchi fascisti, per gli epurati, ecc. (articoli 6, 7, 8, 93, t. u. 5 febbraio 1948, n. 26; art. 5, legge 6 febbraio 1948, n. 29).
Procedimento. - L'elezione della camera ha luogo col sistema delle liste concorrenti. L'elettore vota una lista di nomi e per ciascuna di esse è eletto un numero di candidati proporzionale al numero dei voti riportati dalla lista. È obbligatoria la candidatura ufficiale (per la disciplina giuridica: v. candidatura, in questa App.).
In ogni sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, dì cinque scrutatori e di un segretario. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, esibendo il certificato elettorale e un documento di identificazione. Il presidente ha la polizia dell'adunanza e pronuncia in via provvisoria su incidenti e reclami. Per l'elezione dei deputati una scheda valida rappresenta un voto di lista. Possono manifestarsi preferenze per i candidati della lista votata, da tre a quattro, secondo il numero dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle, restando valide le altre (art. 42). La votazione prosegue fino alle ore 22; poi il presidente la dichiara chiusa e accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale, che viene subito trasmessa al pretore. Provvede, quindi, alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e alla formazione di un piego in cui ripone le carte relative alle operazioni già compiute e a quelle da compiere il giorno successivo. Eseguite queste operazioni, chiude la sala e ne affida la custodia alla forza pubblica. L'indomani, alle ore 8, ricostituisce l'ufficio e porta a compimento le operazioni che non fossero state ultimate nell'adunanza precedente, per procedere quindi allo spoglio dei voti. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro le ore 24. Sono nulli i voti quando le schede presentino segni di riconoscimento, o non esprimano il voto per nessuna lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo inserisce in un verbale, redatto con duplice esemplare. Un esemplare è inviato alla cancelleria del tribunale con le schede e i documenti; l'altro è depositato nella segreteria del comune perché ogni elettore possa prenderne visione (articoli 45, 48, 50, 51, 53 t. u. n. 26). Il piego delle schede spogliate è inviato al pretore.
La Corte d'appello, costituita in ufficio centrale circoscrizionale, determina la cifra elettorale di ogni lista, cioè la somma dei voti validi ottenuti, e la cifra individuale di ogni candidato, cioè la somma dei voti validi di preferenza riportati. La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. La convalida dei deputati è demandata alla camera (articoli 55-62 t. u. cit.). Per il senato, l'elettore vota pel candidato prescelto (art. 16, legge 1948, n. 29). V. inoltre camera: Camera dei deputati, e senato, in questa App.
Elezioni amministrative. - Il consiglio comunale, nei comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, è eletto a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale (art. 55 decr. legisl. luog., 7 gennaio 1946, n.1). L'elettore vota per la lista, che comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al quinto (art. 56). L'elettore può manifestare preferenze e effettuare cancellazioni (art. 59). Negli altri comuni l'elezione ha luogo col sistema maggioritario, con rappresentanza delle minoranze (art. 17). L'elettore vota per tanti candidati quanti sono i consiglieri da eleggere, quando siano meno di cinque; negli altri casi per quattro quinti (art. 38). Le altre norme sono in sostanza analoghe a quelle stabilite per la camera e il senato.
Bibl.: S. Romano, Principi di diritto costituzionale generale, Milano 1946; G. Fuschini, F. Gullo, U. Grilli, C. Mortati, M. Scelba, Relazioni all'Assemblea Costituente, in Le Leggi, 1948, pp. 45, 52, 151, 155; R. Lucifredi, Il sistema della proporzionale, in Nuova Rassegna, 1945, p. 145; Giannattasio, Sul voto alle donne, ibid., 1945, p. 56; G. De Gennaro, La riforma elettorale amministrativa e La Legge elettorale amministrativa, ibid., 1945, p. 54 e 202; G. Lamanna, Voto elettorale obbligatorio, in Calabria giud., 1945, p. 349.