entrata di bilancio
Con riferimento a un’azienda, flusso che apporta un aumento di mezzi monetari. Le e. di b. aziendali o introiti si distinguono dai ricavi o dai proventi perché si realizzano nel momento in cui avviene effettivamente l’aumento della disponibilità di denaro; i ricavi, infatti, si identificano quando avviene la cessione del bene o del servizio, potendo però essere l’e. effettiva spostata pro tempore (sorge in questo caso un diritto a ricevere il pagamento, ovvero un credito). ● Per la pubblica amministrazione, in senso lato, sono e. di b. tutte le somme che affluiscono nelle casse del settore pubblico e ne coprono, almeno parzialmente, i costi, particolarmente di beni e servizi. Esse corrispondono al fabbisogno necessario per finanziare le spese pubbliche. L’e. pubblica ha la funzione di coprire i costi sostenuti dallo Stato o da altra amministrazione pubblica nell’offerta di beni e servizi. A seconda dei casi, l’e. può avere natura economica di prezzo di mercato oppure di corrispettivo parziale, come nei casi di un prezzo amministrato o di una tassa (per es. per i servizi di pubblica utilità o per i servizi scolastici e giudiziari) oppure di un prelievo di natura coattiva (contributi speciali e imposte per finanziare servizi di utilità comune). ● Nel bilancio dello Stato, la classificazione delle e. (l. 196/2009, art. 25) prevede, a un primo livello, 4 titoli: le e. tributarie (imposte su patrimonio e redditi, tasse, monopoli, lotto, lotterie ecc.); le e. extratributarie (proventi da beni e servizi dello Stato, proventi da demanio, interessi su crediti vari del tesoro ecc.); l’alienazione e l’ammortamento di beni patrimoniali e le riscossioni di crediti; l’accensione di prestiti (tipicamente, emissione di titoli di Stato). A un secondo livello, le e. tributarie ed extratributarie sono a loro volta suddivise in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi, la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi, mentre le e. di b. appartenenti al terzo titolo sono solo non ricorrenti. Il terzo livello di classificazione indica la tipologia di e. (per es., imposta su redditi, IVA, gestione del debito pubblico ecc.). Il quarto livello, per le e. tributarie, mostra la quota che si riferisce a versamenti effettuati in maniera spontanea dai contribuenti rispetto a quella legata all’attività di accertamento e controllo svolta dall’amministrazione finanziaria. Per tutti gli altri titoli invece, il quarto livello individua le poste da sottoporre al voto nelle Camere.