espropriazione
Istituto disciplinato dalla legge, in cui, a seguito di provvedimenti di carattere amministrativo o giurisdizionale, uno o più beni vengono sottratti dal patrimonio di colui che, fino a quel momento, risultava esserne il legittimo proprietario. È quanto avviene, in primo luogo, nella disciplina dell’e. ‘per pubblica utilità’, che deve essere concettualmente distinta dall’e. ‘forzata’, connessa alla tutela esecutiva dei diritti.
Il principale riferimento normativo dell’e. per pubblica utilità risiede nell’art. 42 Cost., che, dopo aver sancito il principio per cui la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, prevede – a suggello di tale garanzia – che i beni del proprietario possano essere espropriati dai pubblici poteri esclusivamente «nei casi previsti dalla legge», «per motivi d’interesse generale» e comunque salvo il riconoscimento di un indennizzo. I confini essenziali della materia sono tratteggiati dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.p.r. 327/2001), che ha positivamente riconosciuto l’orientamento, già emerso nelle antecedenti pronunce della Corte costituzionale, in base al quale le garanzie disposte a favore del soggetto espropriato debbano applicarsi non solo nelle ipotesi di formale trasferimento della proprietà di un bene a favore della pubblica amministrazione, ma altresì in tutti i casi in cui la legge imponga al titolare limitazioni e vincoli sostanzialmente espropriativi (art. 39 d.p.r. 327/2011), tali cioè da svuotare di ogni contenuto il suo diritto di proprietà. La disciplina in esame mira quindi a contemperare, da un lato, la tutela di interessi generali (allorché la disponibilità di un bene sia essenziale alla pubblica amministrazione per assicurare servizi o prestazioni di utilità pubblica) e, dall’altro, la posizione dei destinatari dei provvedimenti ablativi (quelli che sacrificano l’interesse privato in vista di un superiore interesse pubblico), che in ogni caso potranno contare sulla garanzia della riserva di legge e sul diritto a conseguire un indennizzo. Nel tempo, a tal riguardo, la Corte costituzionale ha colmato l’assenza di specifiche indicazioni legislative funzionali alla determinazione del quantum dovuto, stabilendo che, sebbene la garanzia costituzionale non prescriva il pagamento dell’intero valore venale del bene, l’indennizzo debba comunque essere ‘giusto’, ponendosi come ‘un serio ristoro‘ per la perdita subita.
L’ e. f. rappresenta una tecnica di tutela giurisdizionale dei diritti, diretta a garantire la soddisfazione coattiva di crediti pecuniari non autonomamente adempiuti (➔ esecuzione). In questa ipotesi, l’azione esecutiva può avere a oggetto beni, mobili o immobili, facenti parte del patrimonio del debitore, che, nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge, vengono sottratti dalla sua disponibilità (pignorati) al fine di procedere alla loro conversione in denaro attraverso una procedura di vendita (liquidazione) e alla successiva distribuzione del ricavato ai creditori interessati.