GABINETTO
. Termine derivato dal francese cabinet, al cui significato comune di piccola stanza privata si è sovrapposto il significato politico di consiglio privato del principe o capo dello stato, giungendo a quello odierno di Consiglio dei ministri (v., XI, pp. 195-6).
Il governo di gabinetto.
È una forma di governo propria dell'Inghilterra, donde si diffuse, imitata più o meno pedissequamente, in altri stati. L'evoluzione inglese del governo di gabinetto, per quanto prevalentemente storica ed empirica, si dimostra tuttavia dominata da principî teoretici ben definiti. Questi si possono considerare come il risultato del processo di revisione e di pratica applicazione delle dottrine formulate e divulgate nel periodo della prima rivoluzione inglese, processo inteso a liberare questi principî dagli elementi monarcomachi con cui s'erano commisti e a renderli accetti all'opinione pubblica britannica collegandoli con la tradizione storica. Il primo fra questi, condizione dell'intera evoluzione, riguarda la posizione costituzionale della monarchia, considerata non più come istituzione al difuori o al disopra dello stato, ma come organo. Tale concezione implica il rigetto delle dottrine assolutiste di qualsiasi forma e può essere considerata nel campo del diritto costituzionale come una fra le maggiori conquiste dello spirito umano, poiché rese possibile il trapasso alla forma di stato moderno. Essa ebbe piena consacrazione con l'Act of Settlement del 1700. Il parlamento precisava pure la sua posizione organica, e fra questo e la corona, ossia fra gli organi che avevano nelle passate contese rivendicato la rappresentanza esclusiva della sovranità, s'interponeva il gabinetto come organo di congiunzione e di coordinamento. Nel diritto positivo inglese il gabinetto non venne mai riconosciuto, ma quest'istituto assunse lineamenti così decisamente tipici da dare il proprio nome al sistema di governo.
Il governo di gabinetto nella sua forma pura quale si manifesta in Inghilterra presuppone anzitutto una precisa posizione costituzionale degli organi fra i quali si asside il sistema, ossia del corpo elettorale coincidente con il popolo, della camera elettiva, del gabinetto, del capo dello stato. Il popolo, ossia tutti i cittadini, maschi e femmine, che hanno raggiunto la maggiore età e non sono esclusi per cause tassativamente stabilite dalla legge, formano, come nel diritto inglese si è avverato dopo le riforme elettorali del 1867, 1918, 1928, il corpo elettorale, che costituisce l'organo prevalente del sistema, quello che con la sua volontà determina la condotta degli altri organi. Nel mrpo elettorale deve perciò potersi formare una maggioranza e ciò implica una particolare struttura sociale del popolo e la sua divisione in partiti che siano in grado di formare una maggioranza stabile. Tale maggioranza si trasferirà nella camera elettiva e da essa si formerà il gabinetto. Il capo della maggioranza parlamentare sarà il primo ministro e il capo dello stato si limiterà a conferire l'incarico della formazione del gabinetto al capo della maggioranza stessa, il quale designerà a sua volta al capo dello stato i membri del gabinetto. Il gabinetto sarà pertanto composto di persone di eguale fede politica, attuando così il principio della omogeneità. In Inghilterra il primo ministro, pure risultando il tramite fra la corona e la camera elettiva, è semplicemente un primus inter pares. Fra i membri del gabinetto di eguale fede politica deve sussistere una responsabilità politica solidale che è apprezzata dalla camera elettiva, principio della solidarietà politica. I gabinetti di concentrazione sono nel sistema puro un'assoluta eccezione. Nei riguardi del capo dello stato il gabinetto incontra esclusivamente una responsabilità d'ordine tecnico, nel senso che il capo dello stato traduce in atto le conseguenze della responsabilità politica apprezzata dalla camera elettiva. La posizione giuridica del capo dello stato è di particolare importanza nel governo di gabinetto. Non ha rilevanza, per quanto riguarda il sistema, la forma di governo. Il governo di gabinetto si accorda perfettamente con la forma sia monarchica sia repubblicana, ma esige che l'istituzione del capo dello stato abbia una particolare struttura. Il capo dello stato dev'essere irresponsabile. Perciò non potrà agire solo, ma dovrà essere integrato dal gabinetto rendendo possibile così la trasformazione dell'organo supremo dello stato in armonia con gli altri organi componenti il sistema parlamentare. Il capo dello stato dovrà avere la competenza di nominare e di revocare il gabinetto e di sciogliere la camera elettiva senza altre limitazioni che non siano quelle necessarie al retto funzionamento del sistema. La camera elettiva può essere formata con svariati sistemi elettorali, ma è tuttavia da notare che i varî sistemi proporzionalistici adottati in costituzioni recentissime non sembrano i più atti a mantenere uno dei principî essenziali del governo parlamentare, ossia una maggioranza stabile. La camera elettiva sarà organo del sistema con particolari funzioni di controllo sul gabinetto, ma non sarà preponderante, bensì anch'essa sottomessa alla volontà del corpo elettorale. Come risulta da quanto abbiamo esposto, il governo di gabinetto richiede una determinata e precisa posizione costituzionale per gli organi fra i quali si asside il sistema. I rapporti che debbono intercedere fra questi organi si aggruppano e si sintetizzano nel rapporto di fiducia dal corpo elettorale alla camera elettiva e quindi al gabinetto. L'azione dei diversi organi dev'essere intesa a realizzare questa fiducia e a ricostituirla quando essa venga a mancare. Così il corpo elettorale deve dar luogo a una maggioranza che si trasferisce nella camera elettiva. Nel periodo della legislatura la fiducia fra il corpo elettorale e i deputati della maggioranza è presunta de iure. Questa maggioranza si trasferisce come totalità nel gabinetto. Così il rapporto di fiducia sussiste fra tutti gli organi del sistema. Interrompendosi questa fiducia, essa dovrà venire ricostituita. Perciò il capo dello stato, valendosi delle sue facoltà, o revocherà il gabinetto o scioglierà la camera elettiva al fine di ricostituire l'omogeneità fra i varî organi, ma sempre conformemente al volere espresso del corpo elettorale. In questa esigenza assoluta del governo di gabinetto affermatasi in Inghilterra dopo la riforma elettorale del 1867 sta il maggior divario fra i sistemi puri e quelli impuri stabilitisi sul continente europeo. L'azione del capo dello stato per questa delicatissima funzione non può essere precisata altro che in norme di correttezza costituzionale, tuttavia ben chiaramente definite. Come norma generale si può indicare che, in seguito a elezioni generali che diano luogo alla formazione di una maggioranza appartenente a partito diverso da quello cui appartiene il gabinetto in carica, questo dovrà ritirarsi. Il nuovo gabinetto agirà con piena indipendenza per l'attuazione del programma che ha ricevuto l'assenso del corpo elettorale. Presentandosi una grave questione sulla quale gli elettori non si pronunziarono, il capo dello stato dovrà addivenire allo scioglimento della camera elettiva. La camera elettiva, o meglio la maggioranza di questa, ha il dovere di correttezza costituzionale di appoggiare il governo pur mantenendo una certa indipendenza di giudizio. Nella forma pura di governo di gabinetto si nota la distinzione fra dissenso di opinioni e sfiducia, ignota assolutamente nelle forme impure. Il dissenso di opinioni, che può importare anche un voto contrario a proposte del ministero, non implica le dimissioni di questo. La sfiducia votata contro il gabinetto in carica dalla sua propria maggioranza, per quanto rarissimo sia il caso nel sistema puro, importa senza altro lo scioglimento della camera elettiva e le elezioni generali, a differenza di quanto avviene nei regimi impuri, in cui organo preminente non è il corpo elettorale ma la camera elettiva, che perciò dura in carica anche dopo il mutamento del ministero che fu emanazione di una sua maggioranza. Questa linea di condotta dei varî organi non si può tradurre in norme di diritto positivo: essa resta prevalentemente consacrata in norme, tuttavia precise, di correttezza costituzionale.
Il sistema impone che in quegli ordinamenti in cui si ha una camera non elettiva, questa sia limitata nella sua azione, poiché altrimenti essa potrebbe interferire sul sistema senza sopportare le conseguenze della propria azione e senza essere in grado di essere ricostituita in armonia con gli altri organi del sistema. Questo risultato di singolare importanza venne raggiunto in Inghilterra, dopo uno strenuo dibattito, con la limitazione della competenza della Camera dei lords attuata dal Parlamento Act del 1911. Il governo di gabinetto così si asside fra gli organi capo dello stato, gabinetto, camera elettiva, corpo elettorale, attribuendo un'assoluta preminenza al corpo elettorale e un perfetto equilibrio di efficienza agli organi capo dello stato e camera elettiva. Questo stato di fatto si raggiunge con la differenziazione, attuata in Inghilterra attraverso norme di correttezza costituzionale, delle funzioni esclusivamente parlamentari (intese alla costituzione o alla ricostituzione del rapporto di fiducia fra i varî organi) dalle funzioni proprie di ciascun organo. Il sistema richiede però per la sua attuazione una particolare struttura sociale dello stato, capace di dare origine a maggioranze stabili.
Il governo di gabinetto fu istituito in Italia fin dal regno di Sardegna all'indomani stesso della proclamazione dello statuto, per necessità storiche assolute, per quanto a esso lo statuto si dimostrasse contrario. Si applicarono così i principî fondamentali del governo di gabinetto, dando tuttavia un'assoluta prevalenza alla camera elettiva. L'ordinamento attuato si riannoda storicamente alla forma che il governo di gabinetto assunse in Inghilterra fra le due grandi riforme elettorali del 1832 e del 1867 in cui organo prevalente del sistema si rivelò la camera elettiva, ma con differenze. Esso apparteneva cioè a quelle forme impure che furono attuate nel continente europeo per necessità della struttura sociale dello stato e che si caratterizzano per l'estrema instabilità del governo.
Il sistema del governo di gabinetto in forma largamente impura sussiste in Francia, più aderente alla forma genuina in Belgio. Questo sistema fu largamente introdotto nelle costituzioni del dopoguerra che si ispirarono a quella germanica dell'11 agosto 1919. È una serie di costituzioni particolarmente importante poiché stabilisce legislativamente questa forma di governo, la quale tuttavia presuppone una struttura sociale che non può essere costituita artificialmente.
Bibl.: E. Crosa, Lo stato parlam. in Inghilterra e in Germania, Pavia 1929; R. Redslob, Die parlam. Regierung in ihrer wahren und in ihrer unechten Form, Tubinga 1918; ed., franc.: Le régime parlementaire, Parigi 1924.