GAIRETHINX
. I Longobardi chiamavano gairethinx l'assemblea generale del loro regno: parola formata da gaire "lancia", e thinx "adunanza", che indica il carattere strettamente militare dell'assemblea stessa costituita dagli esercitali o arimanni, cioè da coloro che impugnavano le armi. Perciò gairethinxha lo stesso significato di exercitus, termine, quest'ultimo, che troviamo adoperato per indicare l'assemblea dei re legislatori più tardi, mentre Rotari, nel suo editto, in cui così forte ancora è l'impronta germanica, adopera il primo. L'assemblea ha funzioni politiche, legislative e giudiziarie. Le prime consistono nell'elezione del re, al quale si presentava l'asta o "conto", insegna della sua potestà, e nel deliberare su spedizioni guerresche, benché non sempre la decisione del re longobardo per la pace o per la guerra dipendesse dal voto dell'assemblea. Le funzioni legislative risultano dai prologhi degli editti dei varî re, ove si dice sempre che essi furono emanati con l'approvazione del gairethinx o dell'exercitus. Le funzioni giudiziarie, prima frequenti, dovettero divenire sempre più rare, giacché la suprema potestà di giudice si concentrò totalmente nel re.
Di queste funzioni giudiziali dell'antica assemblea longobarda rimangono tracce in alcuni atti che si dicono compiuti per gairethinx, cioè davanti al popolo in armi. Tale la manomissione che rendeva il servo pienamente libero o fulcfree e che, secondo il c. 224 dell'editto di Rotari, doveva esser fatta per gairethinx. Ma il nome di gairethinx era divenuto già al tempo di Rotari equivalente alla donazione universale che doveva esser fatta davanti a liberi uomini, affinché non nascessero poi contestazioni. Tale donazione universale fatta nel gairethinx, secondo la più antica forma del testamento romano, che anch'essa si svolgeva in procinctu, cioè dinnanzi all'esercito radunato, a differenza di altre donazioni germaniche, era irrevocabile e poteva esser rotta solo per il sopravvenire di figli al donatore, o per l'ingratitudine del donatario. Aveva due forme: quella lidinlaib, cioè con ritenzione d'usufrutto, e quella semplice.
Bibl.: K. v. Amira, Grundriss des germ. Rechts, Strasburgo 1901, pp. 18, 80, 156; F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germ., IV, Città di Castello 1909, p. 179 seg.