GUIDRIGILDO (longob. widrigild; anglosass. Wergild; alto-tedesco Werageld)
La quantità di beni che l'offensore doveva dare all'offeso per riscattarsi dalla vendetta di lui o dei suoi parenti (cioè la compositio delle leggi barbariche) si chiamava guidrigildo o widrigild, quando si trattava dell'uccisione di un uomo libero: perciò il guidrigildo rappresentava in qualche modo il valore del libero, come suona, del resto, il significato etimologico della parola giacché wër in antico alto-tedesco equivale a uomo libero. In origine il guidrigildo dovette consistere in bestiame, ma più tardi, con l'introduzione della moneta, fu valutato in denaro. Tale valutazione era fatta secondo il grado sociale dell'offeso. Ordinariamente l'unità di misura era il guidrigildo del libero di condizione comune: per gli aldi o liti, che erano legati al suolo e soggetti a signoria, il guidrigildo presso i Franchi, i Bavari, gli Alamanni era la metà di quello dei liberi, cioè 100 solidi, in luogo di 200. Quanto ai nobili, esso era triplo di quello dei liberi comuni, presso i Franchi, i Turingi e altri popoli. Il Romano di condizione comune aveva un guidrigildo di 100 solidi, ma se viveva alla corte del re franco, vedeva elevarsi tale valutazione a 300 solidi. In altri popoli, p. es., tra i Longobardi, la valutazione del guidrigildo era lasciata al giudice. Il parentado dell'offensore era chiamato con lui a rispondere; più tardi l'obbligo si estese soltanto ai parenti più prossimi nel solo caso nel quale i beni del colpevole non fossero sufficienti. Se questi fosse morto, la responsabilità era estesa all'erede.
Non di rado anche il luogo dov'era commesso il delitto aumentava il guidrigildo: tale è il caso dell'uccisione compiuta mentre l'esercito è riunito: le leggi Salica e Ripuaria triplicano, in tal caso, il guidrigildo, perché è turbata la "pace") del re che deve unire i combattenti. Questo concetto costituisce l'inizio della vera pena pubblica: così, presso i Longobardi, chi uccide un ufficiale regio deve il guidrigildo ai parenti e una pena di ottanta solidi alla corte regia. L'importo del guidrigildo subisce variazioni durante l'epoca feudale e nella successiva comunale; mentre verso il Mille ascende a dieci libbre d'oro, negli statuti dell'epoca comunale declina a venti e anche a sette libbre di denari: così a Milano nel sec. XIII, il guidrigildo per l'uccisione di un artiere è di sette libbre e dodici denari. Nello statuto di Verona del 1228 è lasciato al podestà di togliere dalla pena pubblica di duecento libbre comminata per l'uccisione avvenuta nel palazzo comunale, una quota che vien data agli eredi del morto. Nel sec. XIV il guidrigildo tende a scomparire, perché alla vendetta parentale si sostituisce l'azione dello stato e con essa la pena pubblica, che non si poteva riscattare con denaro. La pace coi parenti è ottenuta mediante trattative particolari o con l'azione di appositi magistrati detti treguani, ma non vi è più una tassazione fissa della vita umana.
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto ital., 2ª ed., Torino 1892, V, p. 200 segg.; H. Brunner, Deutsche Rechtsgesch., 2ª ed., Monaco 1928, p. 766 segg.; A. Solmi, Storia del diritto ital., 3ª ed., Milano 1930, p. 202 segg.