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IMPIEGO

di Roberto MONTESSORI - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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IMPIEGO (XVIII, p. 921)

Roberto MONTESSORI

Impiego privato (p. 922). - Anche agl'impiegati privati si applica il r. decr. legge del 20 giugno 1935, n. 1010, che prescrive di lasciare libero dal servizio il prestatore d'opera nel pomeriggio del sabato (v. sabato fascista, App.), per fini di addestramento militare e attività di carattere politico, professionale, culturale e sportivo. Pure l'impiegato privato, come l'impiegato pubblico, ha diritto a ottenere un congedo straordinario, non eccedente quindici giorni, per matrimonio, e durante tale congedo esso è considerato in attività di servizio (r. decreto legge 24 giugno 1937, n. 1334).

Il r. decr. legge 15 giugno 1936, n. 1394, il r. decr. 14 agosto, n. 1691 e il decr. ministeriale 15 agosto 1936 determinano il trattamento giuridico ed economico dell'impiegato privato richiamato alle armi o arruolatosi volontario per esigenze di carattere eccezionale.

Il r. decr. legge del 17 giugno 1937, n. 1048, fa obbligo di corrispondere assegni familiari, per i figli a carico, ai capi famiglia che prestino lavoro retribuito alla dipendenza di altri, qualora la retribuzione mensile non superi lire 2000.

L'assicurazione obbligatoria contro gl'infortunî sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dal r. decreto 17 agosto 1935, n. 1765. La legge del 10 gennaio 1929, n. 65 ha regolato l'assicurazione obbligatoria della gente del mare e dell'aria contro le malattie, nonché l'assistenza sociale. La materia della previdenza sociale è oggetto del r. decr. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, in legge 6 aprile 1936, n. 1155. L'assicurazione obbligatoria contro le malattie per le persone che compongono l'equipaggio di una nave mercantile, munita di carte di bordo è oggetto del r. decr. legge 23 settembre 1937, n. 1918. V. previdenza sociale, XXVIII, p. 228, e App.

Secondo la legge del 22 gennaio 1934, n. 401, per il computo dell'indennità di licenziamento spettante all'impiegato licenziato senza sua colpa, non si tiene conto di quella parte dello stipendio che ecceda le lire 60.000 annue. Salvo espresso patto contrario, è facoltà del principale dedurre dall'indennità quanto l'impiegato abbia diritto di percepire per atti di previdenza compiuti dal principale stesso (r. decr. legge 22 marzo 1928, n. 740).

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