Ascrizione obbligatoria di un chierico a una chiesa particolare o ad altro ente o istituto che ne abbia avuto le facoltà, per diritto o concessione dell’autorità competente (can. 265-272). Consegue all’ordinazione diaconale, che fa acquistare lo status di chierico e lega stabilmente il ministro sacro al servizio della diocesi o dell’istituto religioso.