LAVORO (XX, p. 650)
Il contratto di lavoro (p. 663). - Il lavoratore che presta l'opera propria alle dipendenze di altri, compreso chi lavora a domicilio, deve essere fornito di un libretto personale di lavoro (legge 10 gennaio 1935, n. 112). In via di principio la durata giornaliera del lavoro per gli operai, che prestano l'opera alla dipendenza e sotto il controllo diretto altrui in attività di carattere industriale, non può eccedere le otto ore, e la durata settimanale le quaranta ore (r. decr. legge 29 maggio 1937, n. 1768). Il datore di lavoro è tenuto a lasciare libero dal servizio il prestatore di opere nel pomeriggio del sabato, e ciò per fini di addestramento militare e attività di carattere politico, professionale, culturale e sportivo (r. decr. legge 20 giugno 1935, n. 1010). La legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, ha sostituito quella del 7 luglio 1907, n. 489. Assegni familiari, per i figli a carico, devono essere corrisposti al capo famiglia che presti lavoro retribuito alla dipendenza di altri, qualora la retribuzione mensile non superi le lire 2000 (r. decr. legge 17 giugno 1937, numero 1048).
Legislazione del lavoro (p. 665).
La riforma recente della legislazione del lavoro è stata rivolta a eliminare la frammentarietà dei provvedimenti e la mancanza di coordinamento fra le norme emanate in momenti diversi e ad adeguarne il complesso alla concezione corporativa. A tale intento la riforma si propose di determinare i rapporti fra la legislazione del lavoro e le norme corporative oltre che la revisione formale e sostanziale delle medesime. Si è provveduto a emanare la nuova legge, 26 aprile 1934, n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli; il r. decr. legge 22 marzo 1934, n. 654, per la tutela della maternità della donna lavoratrice; la legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale; il r. decr. legge 29 maggio 1937, n. 1768, sulla durata del lavoro che non può eccedere le 40 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere; il r. decr. legge 15 giugno 1936, n. 1374, per il trattamento giuridico economico agli impiegati richiamati alle armi o arruolati volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale; la legge 22 gennaio 1934, n. 76, che autorizzò il governo del re a pubblicare le nuove norme contenute nel r. decr. 21 maggio 1934, n. 1073, per le decisioni delle controversie individuali del lavoro; la legge 25 gennaio 1934, n. 150, per il regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la presentazione delle nuove norme; il r. decr. 18 ottobre 1934, n. 1978, sul riordinamento degli uffici provinciali di collocamento; il decr. min. 13 luglio 1935 che approvò il nuovo statuto del patronato nazionale per l'assistenza sociale. Un altro notevole provvedimento è stato il r. decr. legge 14 ottobre 1935, n. 1827, recante disposizioni per il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale. Con tale provvedimento sono state apportate alcune modifiche alle assicurazioni sociali e precisamente alle assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la maternità, per la gente di mare, e per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza. Col r. decr. legge 19 marzo 1936, n. 761, l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stata estesa ai mezzadri e coloni parziarî in genere; e col r. decr. legge 7 agosto 1936, n. 1802, l'assicurazione per la maternità venne estesa ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura. Fu inoltre stabilito l'obbligo dell'assicurazione per le malattie per tutte le persone componenti l'equipaggio di una nave mercantile nazionale munita di carte di bordo (r. decr. legge 23 settembre 1937, n. 1918).
Un altro importante provvedimento è stato adottato col r. decr. 17 agosto 1935, n. 1765, per l'assicurazione obbligatoria degli infortunî sul lavoro e delle malattie professionali, che, colmando le lacune e rimovendo i difetti del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, ha molto migliorato il sistema di assicurazione. Il r. decr. legge 21 agosto 1936, n. 1632, rese obbligatoria la corresponsione degli assegni famigliari. Tale decreto, e la legge di conversione 18 gennaio 1937, n. 404, nonché i decr. min. 11 settembre 1936 e 14 aprile 1937, sono stati abrogati con l'entrata in vigore del r. decr. 17 giugno 1937, n. 1048, che recò disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera (v. anche r. decr. 21 luglio 1937, n. 1239, norme integrative per l'attuazione del r. decr. legge 17 giugno 1937, n. 1048).
Magistratura del lavoro (p. 669).
La legislazione più recente ha introdotto alcune modificazioni alle norme che disciplinano l'istituto.
In quanto alla composizione della magistratura del lavoro, è da rilevare che la partecipazione al giudizio dei consiglieri esperti, quando la magistratura giudica, in secondo grado, su controversie individuali del lavoro, non è più necessaria, ma subordinata alla domanda espressa di una parte e alla possibilità di scegliere persone pienamente idonee. Se gli esperti non partecipano alla composizione del collegio, questo è integrato da altri due magistrati della corte d'appello designati dal primo presidente. Per la validità della sentenza non è poi necessaria la sottoscrizione degli esperti, anche quando questi abbiano fatto parte del collegio giudicante (articoli 3, 22 e 32, r. decr. 21 maggio 1934, n. 1073). In quanto alle attribuzioni, l'art. 4 della legge 1° marzo 1934, n. 478, ha eliminato la singolare e criticata figura di competenza della magistratura del lavoro, in unico grado di merito, sulle controversie individuali fra autori e editori per mancata pubblicazione di opere dell'ingegno, introdotta con la legge 17 gennaio 1929, n. 20. Si noti anche che è oggi espressamente esclusa l'opposizione contumaciale contro sentenze pronunciate in materia di controversie individuali del lavoro (art. 25 r. decr. 21 maggio 1934, n. 1073). L'osservanza della sentenza collettiva da parte dei singoli è garantita con la sanzione penale prevista dall'art. 500 del cod. penale del 1931.
Bibl.: A. Raselli, La magistratura del lavoro. Giurisdizione e azione, Padova 1934; N. Jaeger, Le controversie individuali del lavoro, 4ª ed., ivi 1936; id., Corso di diritto processuale del lavoro, 2ª ed., ivi 1936; id., La magistratura del lavoro, ivi 1938; id., Diritto processuale del lavoro (controversie individuali), in Trattato di diritto del lavoro, diretto da Borsi e Pergolesi, ivi 1938).