CANULEIA, LEGGE
. Plebiscito del 445 a. C., proposto dal tribuno della plebe C. Canuleio per riconoscere, contro il divieto confermato nelle XII tavole, validità al matrimonio fra patrizî e plebei, e approvato dopo gravi opposizioni del senato. La tradizione è fallace nei particolari, non potendo un plebiscito vincolare tutto il popolo in tempo anteriore alla exaequatio legibus (la quale si ebbe al più presto, e in forma attenuata, con la legge Publilia del 339); ma non vi è ragione di non credere all'originario divieto dei matrimonî misti, sia che lo si spieghi con la sola diversità di condizione sociale, sia che - come sembrerebbe anche dalle obiezioni senatorie riferite in Liv., IV, 2, 6 - si veda fra i due ordini una differenza etnica (Sabini e Latini, o meglio Etruschi e Latini). Tuttavia più volte le notizie sulla legge Canuleia furono interpretate in sensi variamente restrittivi: così il Vico credeva che la legge mirasse a estendere alle nozze fra plebei le forme proprie dei matrimonî patrizî; il Bernhöft vedeva una connessione fra la legge e il riconoscimento del matrimonio sine manu; il Karlowa supponeva che in tempo anteriore fosse solamente vietato l'ingresso della moglie plebea nella gente patrizia del marito. Nella sostanza, il processo storico più verosimile è sempre quello tradizionale, qualunque siano i dubbî che permangono circa la data e il modo in cui l'antico divieto scomparve.
Fonti principali: Liv., IV,1-3; Flor., I, 17; Cicer., De rep., II, 37, 63
Bibl.: J. Binder, Die Plebs, Lipsia 1909, p. 399 segg.; F. Bernhöft, in Zeitschrift f. vergleichende Rechtswiss., VIII (1889), pp. 10, 198; X (1891), p. 300; G. De Sanctis, Storia dei Romani, II, Torino 1907, p. 56 segg.; B. Donati, I plebisciti fonte di diritto privato secondo la dottrina romanistica del Vico, in Scritti varî dedicati a C. Arnò, Modena 1928, p. 41 segg.; O. Karlowa, Röm. Rechtsgesch., I, Lipsia 1885, p. 121; II, Lipsia 1892, p. 16; E. Pais, Storia di Roma, I, Torino 1898, pp. 455, 590; G. Rotondi, Leges publicae pop. Rom., Milano 1911, p. 207 segg.