liberto
Nell’antica Roma, denominazione e status giuridico attribuiti allo schiavo cui, attraverso il procedimento giuridico della manumissio, il padrone (e, in età imperiale, anche un magistrato dietro specifica sentenza) concedeva la libertà. Pur divenendo libero e cittadino, il l. non godeva della stessa capacità giuridica degli ingenui (ossia dei nati liberi), sia nell’ambito del diritto pubblico sia in quello del diritto privato. In quest’ultimo campo, particolare importanza rivestiva il rapporto di subordinazione in cui veniva a trovarsi il l. rispetto al suo antico padrone (patronus), nei cui confronti conservava diversi obblighi.