LUOGOTENENZA
. È un istituto eccezionale che trova i suoi precedenti storici sotto la monarchia di Savoia, presso la quale esso veniva spesso confuso con la tutela e reggenza. La luogotenenza, intesa in senso moderno, ha la sua prima applicazione nel 1848, con l'iniziarsi delle guerre del Risorgimento; la sua creazione si ripete nel 1849, nel 1859-60, nel 1866, nel 1915; s'ebbero anche casi di luogotenenza per malattia del re (1849-1855) o per assenza di questo dallo stato in occasione di viaggio all'estero (1855). In questi ultimi casi la luogotenenza si riduce quasi a una semplice delegazione di firma; nei primi invece, dovuti all'assenza del re dalla capitale o dallo stato per causa di guerra, si ha il sorgere di un contemporaneo esercizio di funzioni regie, che vien fatto in campi diversi, da parte del re e del luogotenente: il primo pienamente capace (e non, come avviene nella reggenza, o minorenne o nell'impossibilità fisica di regnare) delega al luogotenente generale l'esercizio per tutto il territorio dello stato di funzioni regie limitatamente agli affari correnti e di urgenza; il che non ha impedito che i diversi luogotenenti abbiano esercitate talora anche importantissime funzioni di carattere costituzionale. Mentre la reggenza deriva dalla legge e ad essa si ricorre per l'esercizio di tutte le funzioni in virtù di legge, la luogotenenza deriva dalla volontà del sovrano e del suo governo. Il luogotenente agisce perciò in virtù dell'autorità delegata; a differenza del reggente che, assunte le funzioni, rimane in ufficio finché permangono le cause che hanno dato luogo al suo sorgere, il luogotenente dura in carica per quel tempo che al re e al suo governo piaccia di designare; la sua scelta è fatta con decreto reale a favore di persone tratte dalla famiglia reale, ma non sempre seguendosi l'ordine normale stabilito per la reggenza; esso cessa poi in seguito ad altro decreto reale o con lo spirare del termine eventualmente prefissato all'esercizio delle funzioni delegate.
Il luogotenente generale è organo straordinario costituzionale che gode delle medesime prerogative della corona, esercita le funzioni delegategli negli stessi modi, con gli stessi limiti, con le medesime formalità che s'accompagnano agli atti della corona: decreti reali e decreti luogotenenziali hanno per ciò identità sostanziale, né fra re e suo luogotenente si pone un grado della scala gerarchica: organo comune al re e al luogotenente è il consiglio dei ministri che collabora agli atti di entrambi.
Lo statuto e le altre leggi non hanno contemplato l'istituto della luogotenenza. Sorse perciò il dubbio sulla legittimità della sua creazione, avvenuta sempre per semplice atto del potere esecutivo e non per legge: la luogotenenza sembra infatti che sconvolga alcuni principî del diritto pubblico in quanto porta a delegare a un organo, non contemplato dalle leggi, funzioni regie che sarebbero per sé indelegabili in quanto con la delega la monarchia sembra trasformarsi in una diarchia. Sembra però esatto ritenere che la luogotenenza abbia trovato nel suo inizio il proprio fondamento in una necessità, attorno alla quale successivamente si è venuta formando una vera e propria consuetudine costituzionale.
Di natura diversa sono le luogotenenze regionali, avutesi in Toscana (1860-61), nelle provincie napoletane, nelle siciliane (1860-1861), a Roma e provincie (1870): si ebbero allora organi costituzionali locali decentrati, ai quali venne dal governo del re delegata la funzione di reggere e governare in nome del re e per sua autorità i territorî degli ex stati, e ciò o subito dopo l'emanazione del decreto di annessione o alla vigilia dell'emanazione stessa. Esse rappresentarono un temporaneo temperamento fra la perduta individualità degli ex stati e la loro nuova posizione di parti integranti prima dello stato sardo e poi dello stato italiano. I luogotenenti regionali, nominati con decreti reali fra persone scelte talora tra principi della famiglia reale oppure fra personalità politiche, irresponsabili come il re, erano assistiti da governi locali, responsabili verso il governo centrale, che, contemporaneamente ai primi, provvedeva anche in modo diretto al governo delle nuove provincie.
Bibl.: E. Pagliano, Reggenza e luogotenenza, Roma 1915; T. Marchi, Le luogotenenze generali (1848-1915) nel dir. cost. ital., Roma 1918; id., Le luogotenenze regionali nell'ordinamento cost.-ammin. ital., Roma 1920.