mundio
Nel diritto dei popoli barbari, il potere domestico esercitato dal capo della famiglia o gruppo parentale, detto mundoaldo, su tutte le persone e le cose appartenenti al gruppo familiare. Poiché i sottoposti a m. non avevano piena capacità giuridica né beni propri, il mundoaldo era responsabile dei loro atti; il m. implicava quindi anche protezione e difesa dei sottoposti. Estendendosi al di fuori dei rapporti familiari, il m. diede origine al .