NEUTRALITÀ
. È la condizione giuridica di quegli stati che intendono rimanere estranei in una guerra fra altri, cioè non partecipare né per l'uno né per l'altro dei contendenti. Tale condizione è costituita da rispettivi diritti e doveri internazionali, cui dà origine il rapporto giuridico che si viene a creare fra i detti stati e gli stati belligeranti. L'opposizione è dunque fra neutralità e guerra e non v'è, nel diritto internazionale moderno, posto per nessuna condizione giuridica intermedia. Un preciso concetto giuridico di neutralità fu infatti ignoto al diritto internazionale più antico; dipendeva dall'arbitrio del belligerante considerare o no come nemici gli stati che non parteggiavano per esso e i neutri generalmente si limitavano a trattare allo stesso modo i belligeranti.
Non mancarono convenzioni di neutralità, con cui gli stati reciprocamente si garantivano una certa immunità per il caso di guerra d'uno di essi con qualche altro stato; ma la nozione mancava d'ogni uniformità e precisione, mentre il vocabolo - che va comparendo qua e là in Francia, in Italia, in Germania, dalla fine del sec. XV al sec. XVII - viene registrato dal Wolff, alla metà del sec. XVIII (nel suo Jus gentium, 1749), come già d'uso comune nel linguaggio volgare per indicare quelli che U. Grozio chiamò: medii in bello (dicuntur vulgo neutrales).
Alla neutralità temporanea o occasionale, sopra definita, fa riscontro quella cosiddetta perpetua o permanente (per alcuni il contrapposto è fra neutralità volontaria e perpetua; sennonché anche quest'ultima è sempre volontaria, per lo meno formalmente), la quale costituisce per certi piccoli stati - nel loro interesse e nell'interesse degli stati vicini - una condizione giuridica prestabilita per ogni eventuale guerra; di conseguenza vincola la libertà dello stato in questione, vietandogli non solo d'intraprendere o di partecipare ad alcuna guerra (e quanto agli effetti il risultato è qui identico a quello della neutralità occasionale), ma anche di fare in tempo di pace una politica o di conchiudere trattati suscettibili di portare alla guerra. Creazione, questa degli stati permanentemente neutri, propria della politica europea del sec. XIX; tale fu la situazione - prima della guerra mondiale - del Belgio, del Lussemburgo, oltre che della Svizzera, la quale è la sola a conservarla anche oggi, avendone fatta una condizione espressa della sua entrata nella Società delle nazioni (v. neutralizzazione).
La neutralità presenta indubbî vantaggi, ma importa oneri corrispettivi (questa materia interessa specialmente la guerra marittima, perché è soprattutto in questo campo che esistono i più frequenti rapporti e si urtano i maggiori interessi opposti degli stati belligeranti e neutri).
1. Lo stato neutrale deve anzitutto astenersi da ogni ostilità e quindi da ogni azione che possa aumentare la forza d'un belligerante, o comunque avvantaggiarlo (la concessione di uguali agevolazioni o aiuti alle due parti avrebbe quasi sempre risultati diversi). Così è vietato allo stato neutrale: a) l'invio di truppe o il loro reclutamento sul suo territorio (curiosa situazione quella della Svizzera, che forniva truppe a tutti gli stati; la costituzione del 1848 ha proscritto tali arruolamenti collettivi); b) la fornitura di armi e munizioni e in genere di tutto ciò che può servire alle forze armate (tale divieto riguarda lo stato e non i privati, a cui lo stato neutrale può lasciare libera, limitare, o interdire una simile attività); c) la concessione di prestiti o sussidî pecuniarî (anche qui il divieto riguarda lo stato come tale, non i privati); d) il far passare truppe dei belligeranti, o convogli a loro destinazione, o fare installare mezzi di comunicazione: nel caso di militari fuggiaschi, o di truppe in ritirata o disfatta, lo stato neutro ha l'obbligo di disarmarle e internarle fino alla fine della guerra. Il passaggio di feriti e malati di un belligerante può essere permesso a condizione che i relativi convogli non servano a nascondere o trasportare materiali di guerra o armati; i prigionieri di guerra evasi o rifugiati in territorio neutro devono essere lasciati liberi e così pure i prigionieri trasportati da truppe che abbiano sconfinato; e) circa il soggiorno nelle acque neutrali di navi belligeranti il divieto non è così rigoroso come per il passaggio di truppe; all'infuori del pericolo di mare, la tolleranza d'un breve soggiorno (per es., di 24 ore, o per il tempo di rifornirsi di viveri strettamente necessarî, o di provvedere a riparazioni indispensabili) è ammessa. Nel caso poi che navi da guerra delle due parti nemiche vengano a trovarsi nello stesso porto neutrale, la loro uscita è regolata dalle autorità del luogo.
In cambio dei detti doveri lo stato neutrale ha diritto a che sul suo territorio (compreso il mare territoriale) non vengano compiuti atti di guerra o preparativi di nessun genere, a che le persone dei proprî cittadini o sudditi e i loro beni siano rispettati: tale protezione cessa se l'individuo si espone, a favore d'un belligerante, ad atti colpiti dalle leggi e dagli usi di guerra.
2. Lo stato neutrale deve sopportare le restrizioni che alla libertà del commercio sono apportate dalle norme e dagli usi di guerra. È in questo campo principalmente che il contrasto di interessi fra stati belligeranti e neutri si è sempre rivelato più acuto. La Ligue de neutralité armée - che nel 1780 riunì contro l'Inghilterra quasi tutti gli altri maggiori stati - fu conchiusa appunto per opporsi alle pretese eccessive sollevate dalla detta potenza, al principio della guerra d'indipendenza americana.
In massima il commercio dei neutri è libero. La libertà del commercio neutrale significa il diritto per tutti i sudditi degli stati neutri di esercitare il commercio, durante la guerra, anche con i belligeranti e anche sul loro territorio e nell'alto mare. Le restrizioni a detta libertà concernono la confisca delle merci e delle navi neutre, nei due casi del contrabbando di guerra e del blocco.
Costituiscono contrabbando di guerra anzitutto le merci e cose d'impiego militare immediato ed esclusivo. A questa specie di contrabbando, detto assoluto, si suole accostare - come contrabbando per analogia - il trasporto di corrispondenza per le forze armate, di truppe e di ufficiali. V'è poi il cosiddetto eontrabbando relativo, costituito da tutte quelle cose di uso promiscuo, di cui Grozio dava come es. i cavalli, ma la cui lista si è endata grandemente aumentando con gli sviluppi dei mezzi di offesa e difesa moderni. La distinzione vorrebbe avere come conseguenza un più rigoroso apprezzamento della destinazione per il contrabbando assoluto, che basta sia diretto a un qualsiasi punto del territorio nemico (anzi, con la teoria della continuità del viaggio è confiscabile anche se diretto a un porto neutro, quando si ha ragione di credere che questo serva solo di tappa a un ulteriore viaggio verso il nemico); mentre per il contrabbando relativo si vorrebbe la diretta destinazione alle forze nemiche e mai dovrebbe avere luogo l'applicazione della teoria del viaggio continuo. Ma la guerra mondiale ha infranto le poche norme al riguardo e tutto sarebbe qui da rifare. (Il contingentamento è un espediente che ebbe qualche applicazione durante la guerra mondiale e consiste nell'autorizzare una certa quantità d'importazioni, calcolata sulla base delle ordinarie importazioni d'anteguerra, considerando il di più come contrabbando di guerra).
Il blocco consiste nell'interruzione d'ogni commercio e comunicazione, a cui un belligerante vuole sottoporre un dato porto o un dato tratto di coste del nemico. Anche qui l'interesse dei belligeranti li porterebbe a eccedere (restarono famosi i cosiddetti blocchi sulla carta, o fittizî, fra l'Inghilterra e la Francia, durante le guerre della rivoluzione e quelle napoleoniche). Le marine mercantili neutrali devono astenersi dall'accedere al luogo bloccato, la violazione di tale divieto importa confisca della nave e anche del carico nei casi più rigorosi (dichiarazione di Londra, 26 febbraio 1909, art. 21). La pratica del blocco è universale, ma essa ormai soggiace alle condizioni dell'effettività e della notifica. Come spiega l'art. 4 della dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856 l'effettività è data dall'essere il blocco mantenuto "da una forza sufficiente a interdire realmente l'accesso del litorale nemico". Quanto alla notificazione, essa è resa necessaria perché il blocco sia conosciuto e va fatta dal belligerante agli stati neutri, alle autorità del posto bloccato e anche singolarmente alle navi, che si presentano davanti la linea di blocco, quando non è presumibile che ne abbiano avuto conoscenza. Anche per il blocco si è ricorso alla teoria del viaggio continuo, come un diritto di prevenzione per il belligerante di confiscare una nave fin dalla sua partenza, quando si può presumere che il suo viaggio verso un porto non bloccato sia una semplice tappa nella sua destinazione definitiva. La dichiarazione di Londra citata (art. 19) ha condannato una simile pratica. Nella guerra mondiale in principio si seguirono le regole di Londra, ma non in seguito. Anche la presunzione di conoscenza del blocco fu allargata.
All'infuori dei casi di contrabbando di guerra e di blocco, la libertà di commercio dei neutri è oggi integrata col sistema instaurato dalla dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856: il sistema della bandiera che copre la mercanzia e non la confisca, per cui la bandiera neutrale copre la mercanzia nemica e la mercanzia neutrale non è confiscabile anche a bordo di nave nemica. E il sistema più favorevole ai neutri e che, accettato quasi universalmente, è succeduto a sistemi più rigorosi: a quello del Consolato del mare - del contaggio ostile - della bandiera che copre la mercanzia e la confisca.
La nozione della neutralità, quale è stata sopra definita, appare avviata a nuova evoluzione dopo il Patto della Società delle nazioni e gli altri atti intesi a organizzare la difesa della pace e a fare, ove occorra, della guerra l'estremo atto di un'esecuzione forzata collettiva. Si è parlato d'una vera fine della neutralità. Neutralità e Società delle nazioni sono apparsi termini antitetici, poiché mentre neutralità vuol dire astensione dai conflitti altrui, la Società delle nazioni mira a rendere solidali gli stati (v. art. 11 del Patto). Ciò nonostante la neutralità persiste ancora giuridicamente nell'economia del Patto, in quanto in esso pure persiste giuridicamente la guerra.
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