NOBILTÀ (XXIV, p. 869)
La costituzione italiana 1948 dispone espressamente (dichiarazione XIV delle disposizioni transitorie e finali) che i titoli nobiliari non sono riconosciuti, ma essa stabilisce una differenza tra i titoli nobiliari anteriori al fascismo e quelli successivi, disponendo che i predicati di quelli anteriori al 28 ottobre 1922 potranno valere come parte integrante del nome. Quanto all'Ordine Mauriziano la disposizione citata dichiara che esso è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. Alla legge stessa la costituzione ha infine demandato la regolamentazione della soppressione della Consulta araldica.