NOME (XXIV, p. 893)
Il diritto al nome (p. 894). - I principî giuridici da tempo invalsi in materia e ormai universalmente riconosciuti, sia in dottrina sia in giurisprudenza, non trovavario che scarsi riscontri nel cod. civ. ital. 1865. Il codice del 1942 ha invece dettato precise disposizioni sul diritto al nome e sulla tutela di esso nel campo civilistico, inquadrandole nel titolo riguardante i diritti della personalità umana.
L'art. 6 codifica il principio per cui ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, comprendendosi nel nome sia il prenome sia il cognome, e statuisce che non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Tali disposizioni di carattele generale sono integrate dalle norme contenute nella legge 8 marzo 1928, n. 383, che disciplina l'imposizione dei nomi negli atti di nascita, e da quelle contenute nel r. decr. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, che regolano i casi di acquisto del nome patronimico o cognome (dietro appartenenza per nascita ad una determinata famiglia, per legittimazione, adozione, riconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, matrimonio, o per attribuzione da parte della pubblica autorità) e dettano la disciplina e le formalità in ordine ai casi di cambiamento, aggiunte o rettifiche al nome.
Fissati i principî generali suesposti, il codice passa alle norme che tutelano l'affermato diritto al nome. L'art. 7 regola l'azione di reclamo e l'azione per usurpazione di nomi. La prima spetta alla persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome, la seconda alla persona che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia. In entrambe le ipotesi l'interessato può chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. Le azioni predette, inoltre, possono essere promosse anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette (art. 8). La stessa protezione che il codice accorda al nome è poi estesa anche allo pseudonimo (art. 9); essa è però condizionata alla circostanza di fatto che lo pseudonimo sia stato usato da una persona in modo da aver acquistato la stessa importanza del nome. È da ricordare, infine, il principio sancito dall'art. 22 della costituzione, per il quale nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome (v. anche nobiltà, in questa App.).