Obiezione di coscienza
Il rifiuto di andare contro i propri principi
L’obiezione di coscienza è il rifiutodi adempiere un obbligo imposto dalla legge contrario ai propri profondi convincimenti morali e alla propria coscienza, perlopiù in quanto comporta l’uso delle armi o il ricorso alla violenza in generale. Dopo l’abolizione del servizio militare obbligatorio in molti paesi, l’obiezione di coscienza continua a conservare la sua importanza in altri ambiti in cui possono sorgere problemi di ordine etico o religioso, come quello dell’aborto o della sperimentazione sugli animali
L’obiezione di coscienza è un caso di conflitto tra gli obblighi e i doveri imposti al cittadino dalle norme dello Stato e i propri principi morali e religiosi. La situazione più tipica in cui nasce questo conflitto è quella del servizio militare obbligatorio, rifiutato da chi si oppone all’uso delle armi e al ricorso a ogni tipo di violenza – anche quella ‘legittima’ dello Stato –, per motivi di carattere morale, religioso o ideologico.
Un’altra situazione in cui insorge il problema dell’obiezione di coscienza si ha nel caso della legalizzazione dell’interruzione volontaria della gravidanza. Il diritto all’obiezione di coscienza per i medici e il personale sanitario contrari all’aborto è stato riconosciuto dallo Stato italiano dopo l’approvazione della legge sulla legalizzazione dell’interruzione volontaria della gravidanza del 1978. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto in Italia anche ai medici, ai ricercatori e al personale sanitario che si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi rifiutandosi di prendere parte direttamente alle attività e agli interventi diretti alla sperimentazione animale.
Nella maggior parte delle democrazie occidentali l’obiezione di coscienza è riconosciuta dalla legislazione, in quanto rientra nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (diritti dell’uomo) riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966).
La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, prevede all’articolo 52 che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge». A differenza delle carte costituzionali di altri paesi, soprattutto quelli anglosassoni, non era prevista la possibilità dell’obiezione di coscienza. A suscitare il primo dibattito nel paese fu, nel 1949, il caso di Pietro Pinna, un giovane proclamatosi non-violento, che provocò l’intervento di alcune personalità in sua difesa, nonché alcune pressioni internazionali sul governo italiano. Sempre nel 1949 fu presentato il primo progetto di legge per il riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza.
Negli anni Sessanta cominciarono a prendere posizione in favore dell’obiezione di coscienza alcuni ambienti cattolici. Nel 1965 il sacerdote Lorenzo Milani, con la sua famosa lettera ai cappellani militari, appoggiava l’obiezione di coscienza sostenendo che essa è una scelta in piena coerenza con la fede cattolica. Sempre nel 1965 il Concilio vaticano II, nella enciclica Gaudium et spes, auspicava leggi giuste e umane da parte degli Stati nei confronti degli obiettori. In quegli stessi anni altre figure di non-violenti e obiettori cominciarono a far sentire la loro voce e iniziarono forme di protesta per appoggiare l’approvazione della legge per l’obiezione di coscienza e il servizio civile alternativo.
Anche il Parlamento cominciò a occuparsi dell’argomento con varie proposte di legge. Nel 1972 infine, grazie anche alle pressioni dell’opinione pubblica e dei movimenti pacifisti (nel 1969 si costituiva la Lega per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza e nel 1973 la Lega obiettori di coscienza), lo Stato Italiano riconobbe l’obiezione di coscienza e ammise la possibilità di svolgere un servizio civile alternativo a quello militare. Nel 2001, in concomitanza con l’abolizione del servizio di leva obbligatorio, operante dal gennaio del 2005, è stato istituito il servizio civile nazionale, esclusivamente volontario.
Dopo la legalizzazione dell’interruzione volontaria della gravidanza, una legge del 1978 riconosceva al personale medico «la possibilità di sollevare obiezione di coscienza di fronte all’interruzione di gravidanza».
Un’altra legge del 1993 riconosce a «tutti i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e del patto internazionale sui diritti politici e civili si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi possono dichiarare la loro obiezione di coscienza ad ogni atto connesso alla sperimentazione animale».