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ORFANOTROFIO

di Romeo Vuoli - Enciclopedia Italiana (1935)
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ORFANOTROFIO

Romeo Vuoli

. Una delle opere più benefiche, nate dal sentimento della carità e dall'amore verso i deboli, sono gli ospizî per gli orfani poveri. Sorti fin dai primi tempi del cristianesimo attraverso la paternità adottiva, mantenuti dalle offerte dei fedeli e diretti e sorvegliati dai sacerdoti, gli orfanotrofî ebbero dai primi imperatori cristiani non pochi e notevoli privilegi. Le finalità di questi ospizî e la loro origine religiosa emergono dal decreto degl'imperatori Leone e Antemio al prefetto di Costantinopoli, che li destina "ad educare, con affezione paterna, i ragazzi privi e di parenti e di mezzi: ministero pio, gli strumenti del quale adempiono alla funzione di tutore riguardo ai pupilli, di curatore rispetto agli adolescenti". Lo stato moderno, nel disciplinare l'assistenza dei poveri e dei bisognosi, ha regolato anche gli ospizî per gli orfani, con modalità diverse secondo le varie legislazioni, ma dappertutto con lo scopo di prestare loro protezione giuridica e assistenza, diretta o indiretta, fino alla maggiore età.

Nella legislazione italiana la tutela degli orfani è compresa nel campo del diritto pubblico nella parte concernente la beneficenza e l'assistenza, e viene esercitata da enti appositi detti appunto "orfanotrofî, o ricoveri speciali, per raccogliere i fanciulli a cui siano venuti a mancare i genitori, od uno solo di essi, e si trovino in istato di bisogno". La natura di questi enti è quella delle persone giuridiche stabilmente istituite per sovvenire un pubblico, più o meno esteso. Osservati nella loro struttura, gli orfanotrofî sono istituzioni, ossia un complesso di beni, destinate a uno scopo benefico, a favore di una categoria di soggetti (orfani), e amministrate secondo determinate prescrizioni. Derivando dalla volontà privata, e per lo più da una disposizione mortis causa, la loro organizzazione e amministrazione è regolata dalle tavole di fondazione, ovvero dagli statuti particolari, debitamente approvati. Ove, però, le tavole o gli statuti non provvedano, l'amministrazione viene assunta dalla locale congregazione di carità, alla quale spetta promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziarî di assistenza e di tutela.

Una particolare posizione assumono gli orfanotrofî nel campo del diritto privato. I fanciulli ammessi negli ospizî, a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono affidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela, senza intervento del pretore; e l'ospizio può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore. Analogamente, allorché venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione, rimanga privo di legale rappresentanza, i direttori degli ospizî di cui all'art. 262 del cod. civ. devono darne avviso scritto alla congregazione di carità e al procuratore del re, per i provvedimenti a norma di legge.

Il regime giuridico degli orfanotrofi non si differenzia da quello delle opere pie in genere, in quanto concerne l'amministrazione, la contabilità, la tutela della giunta provinciale amministrativa, la vigilanza e ingerenza governativa. È stato discusso se gli orfanotrofî siano tra gli enti soggetti al concentramento nelle congregazioni di carità. Ma è chiaro, che, avendo gli orfanotrofî per scopo l'educazione e l'istruzione a favore degli adolescenti poveri, tendono a soddisfare a un bisogno espressamente contemplato dalla legge sulle opere pie, e sono perciò enti di beneficenza speciale. Vero è che vi sono ospizî che non raccolgono soltanto orfani poveri, ma anche altri giovanetti orfani, non bisognosi dell'assistenza pubblica. In questi casi bisognerà ricercare se l'ammissione degli orfani poveri costituisce lo scopo principale o accessorio dell'ospizio. Ma quando l'ammissione negli orfanotrofî è regolata dalla preferenza di diritto ai poveri, trattandosi di istituti di beneficenza veri e proprî per l'istruzione e l'educazione, detti istituti non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità. Il divieto nasce dall'art. 59 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, che sottrae al concentramento gli orfanotrofî, sia a cagione dell'indole della fondazione, delle condizioni speciali per le quali le prestazioni benefiche si attuano, e della necessità di una gestione amministrativa distinta e separata, sia anche per evitare la preoccupazione nei privati che le loro elargizioni vengano devolute ad altri scopi, mentre la missione sociale degli orfanotrofî è distinta da quella di qualsiasi altra opera pia.

Bibl.: G. De Gerando, Beneficenza pubblica, in Biblioteca dell'economista, s. 2ª, Torino 1867; A. Emminghaus, Das Armenwesen u. die Armengesetzgebung in europäischen Staaten, Berlino 1870; G. Vacchelli, L'assistenza pubblica, Cremona 1891; Loening, L'assistenza pubblica, in Biblioteca dell'economista, 1892; O. Luchini, Le istituzioni pubbliche di beneficenza, Firenze 1894; V. Brondi, La beneficenza legale, in Primo trattato di diritto amministrativo italiano, VIII, Milano 1901; A. Longo, Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in Primo trattato di diritto amministrativo italiano, VIII, Milano 1901; A. Pironti, Codice dell'assistenza e della beneficenza pubblica, Firenze 1925; S. D'Amelio, La beneficenza nel diritto italiano, Padova 1930; A. F. Gamberucci, Commento organico alla legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Padova 1930; R. Vuoli, La riforma dell'amministr. delle congregazioni di carità, Milano 1933.

Vedi anche
santo Giròlamo Emiliani Giròlamo Emiliani (o Miani), santo. - Fondatore dei somaschi (Venezia 1486 - Somasca, Bergamo, 1537). Di nobile famiglia veneziana, rettore di Castelnuovo (Friuli), cadde prigioniero durante la battaglia contro gli imperiali (1511); la liberazione insperata e la maturazione interiore lo volsero a problemi ... Lòngo, Bartolo, beato Lòngo, Bartolo, beato. - Avvocato italiano (Latiano 1841 - Pompei 1926), dopo una giovinezza tormentata, si dedicò alle opere di carità e all'azione apostolica. Nella valle di Pompei promosse l'edificazione di un santuario dedicato alla Madonna del Rosario, ben presto divenuto celeberrimo, attorno al ... beato Innocènzo XI papa Innocènzo XI papa, beato. - Benedetto Odescalchi (Como 1611 - Roma 1689). Cardinale dal 1645, successe (1676) a Clemente X. Il suo pontificato fu caratterizzato dalla condanna del nepotismo e dagli sforzi di moralizzazione dei costumi ecclesiastici e laici. In campo dogmatico avversò il probabilismo ...
Vocabolario
orfanotròfio
orfanotrofio orfanotròfio (pop. orfanatròfio) s. m. [dal lat. tardo orphanotrophīum, gr. ὀρϕανοτροϕεῖον, comp. di ὀρϕανός «orfano» e tema di τρέϕω «nutrire, allevare»]. – Istituto pubblico o privato, strutturato e attrezzato per accogliere,...
orfanòtrofo
orfanotrofo orfanòtrofo s. m. [dal gr. ὀρϕανοτρόϕος, propr. «allevatore degli orfani»; cfr. orfanotrofio]. – Funzionario bizantino, incaricato della direzione del principale ospizio di Costantinopoli, l’Orfanotrofio (᾿Ορϕανοτροϕεῖον)....
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