PAGAMENTO (lat. solutio)
La parola pagamento può essere usata in un significato generale assai ampio, e in uno speciale più ristretto. Nel primo significato, pagamento è l'adempimento di un'obbligazione, qualunque sia, mediante l'esatta esecuzione di ciò che è dovuto, e in tal senso la parola è usata nell'art. 1237 cod. civ. "ogni pagamento presuppone un debito". In senso speciale pagamento è, come nell'uso comune, la prestazione di una somma di denaro, di solito per adempiere un'obbligazione pecuniaria, nel quale caso il pagamento è una sottospecie dell'adempimento. Nella corrispondente parola latina solutio predomina in origine l'idea del solvere, cioè della liberazione dall'obligatio, che conseguiva alla prestazione di ciò che era dovuto. Quando l'obbligazione si consideri dal punto di vista sostanziale, l'adempimento, o pagamento, non è che l'esecuzione da parte dell'obbligato di ciò che egli deve; secondo lo stesso diritto romano (Dig., L, 16, de verborum significatione, 176) "solvere dicimus eum qui fecit, quod facere promisit".
Inteso nel senso generale di adempimento, il pagamento non richiede sempre la cooperazione del creditore: se ne prescinde del tutto in alcuni casi, per es. nelle obbligazioni di non fare o di eseguire un incarico, in cui resta esclusa la mora del creditore (v. mora). Nei casi ordinarî il creditore concorre con un concorso assai vario, che può consistere nello svolgimento di un'attività puramente materiale. Mentre negli altri casi il pagamento è un puro fatto giuridico, o un negozio giuridico unilaterale, del solo debitore (negozio solutorio e secondo alcuni necessitato), nei casi invece in cui ci sia una dichiarazione di volontà da parte del creditore nel ricevere e accettare la cosa dovuta, avendosi un accordo rivolto immediatamente all'acquisto della cosa pagata, si ha un contratto. Ciò avviene quando la cosa dovuta dev'essere trasferita nel patrimonio del creditore e non passa in potere di lui che mediante dichiarazione di volontà, cioè con un accordo contrattuale; occorrendo in tali casi anche la consegna della cosa dovuta, il pagamento sarebbe un contratto traslativo a effetti reali. Secondo l'art. 1240 cod. civ., "il pagamento che ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido, se non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di alienarla".
Secondo l'art. 1218 cod. civ. "chi ha contratto un'obbligazione è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni": in questa regola si ha riguardo a qualsiasi obbligato, se pur l'obbligazione non derivi da un contratto, ma da altra fonte (la legge). Di regola (art. 1238 cod. civ.) chiunque può adempiere, a meno che il creditore non abbia un interesse all'esecuzione dell'obbligazione da parte dello stesso debitore, essendosi tenuto conto della particolare capacità o abilità di quest'ultimo: in tal caso, in cui si potrebbe parlare di obbligazione infungibile per riguardo alla persona dell'obbligato, la prestazione eseguita da persona diversa sarebbe aliud pro alio. L'obbligazione non potrebbe essere adempiuta a favore di chiunque: il pagamento, però, può farsi non solo al creditore, o a chi sia autorizzato a ricevere per lui (adiectus solutionis causa, mandatario o procuratore a esigere, cessionario, erede), ma anche a un estraneo non autorizzato, in quanto il creditore ratifichi il pagamento e ne ricavi il profitto (art. 1241 cod. civ.); ed è pure valido il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito (art. 1242 cod. civ.), cioè a colui che ha esercitato precedentemente il diritto di credito, pur non essendo il vero creditore, ma un creditore apparente o putativo. Non è valido il pagamento fatto al creditore incapace di ricevere, "salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore" (art. 1243 cod. civ.). E, nei rapporti con i creditori sequestranti od opponenti, non è valido il pagamento fatto dal debitore allo stesso creditore, dopo che sia stato intimato l'atto di sequestro o di opposizione nei modi stabiliti dalla legge (art. 1244 cod. civ.).
Affinché il pagamento sia esatto, è necessario eseguire la stessa prestazione dovuta, e, trattandosi di obbligazione di dare, bisogna dare la stessa cosa dovuta, non un'altra: una prestazione diversa, che sarebbe aliud pro alio, può essere rifiutata dal creditore se pur essa abbia valore uguale o anche maggiore (art. 1245 cod. civ.); se il creditore accetta in pagamento una prestazione diversa, si ha la dazione in pagamento (di cui si dirà in seguito). Affinché il pagamento sia esatto, occorre pure che la cosa dovuta sia data per intero, e il creditore può rifiutare un'esecuzione parziale (art. 1246 cod. civ.); un'eccezione si ha in materia cambiaria, potendosi la cambiale pagare in parte per l'interesse che hanno in tale pagamento parziale gli altri obbligati (art. 292 cod. comm.). In certi casi non basta dare la cosa dovuta, occorrendo dare qualche cosa di più, cioè gli accessorî della cosa stessa: così, per l'art. 1471 cod. civ., il venditore è obbligato a consegnare la cosa venduta con "i suoi accessorî e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa"; e in generale, giusta l'art. 1250 cod. civ., "le spese del pagamento sono a carico del debitore", poiché, se fossero sopportate dal creditore, costui non riceverebbe l'intera prestazione, ma la prestazione ridotta delle spese. Il pagamento dev'essere fatto nel luogo fissato dal contratto, e, trattandosi di dare cosa certa e determinata, "nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto" (art. 1249 cod. civ.), e, fuori di questi due casi, al domicilio del debitore, essendo le obbligazioni quérables (cioè pagabili presso il debitore), qualora esse non siano, per espresso patto, portables (cioè pagabili presso il creditore). E infine, affinché il pagamento sia esatto, esso deve farsi a tempo debito, cioè di regola alla scadenza, potendo prima di quest'ultima il debitore pagare, se egli vuole, qualora (come nei casi ordinarî) il termine sia stabilito esclusivamente nel suo interesse, e potendo egli anche esservi costretto, qualora il termine eccezionalmente (come nel deposito) sia stabilito a favore del solo creditore. Pagandosi dal debitore prima della scadenza , per errore e trattandosi di cosa fruttifera, egli ha diritto a ripetere solo l'interusurium o commodum medii temporis, cioè l'utilità (o interesse) corrispondente al tempo intermedio, tra il momento in cui il pagamento è stato fatto e il momento in cui si sarebbe dovuto fare (cioè quello della scadenza).
Mezzo ordinario di prova dell'eseguito pagamento è la quietanza, che può risultare da una dichiarazione privata o da un atto pubblico. Se manca la quietanza, si può ricorrere alla prova testimoniale, eon la limitazione risultante dall'art. 1341 cod. civ. (modificato dal r. decr. 20 settembre 1922, n. 1316, art. 20) nei casi in cui il pagamento costituisce un contratto (non essendo ammessa nel diritto italiano tale prova se si tratta di una convenzione sopra oggetto il cui valore eccede le lire duemila). Il pagamento si potrebbe anche provare per mezzo dei registri e delle carte domestiche del creditore, perché, pur non potendo alcuno costituire una prova a favore di sé stesso, può costituirla contro sé stesso (art. 1330 cod. civ.). E il pagamento potrebbe anche provarsi con le annotazioni fatte sul duplicato del titolo di credito proprio del debitore, o sopra una precedente quietanza, che si trovi presso il debitore; trattandosi del titolo originario, le annotazioni di pagamento in esso contenute fanno fede anche quando il titolo si trovi presso il creditore e se pur le annotazioni non siano né sottoscritte né datate (art. 1331 cod. civ.).
Di solito col pagamento viene soddisfatto il creditore e nello stesso tempo si estingue l'obbligazione, restando il debitore liberato: ciò si ha nei casi ordinarî, in cui il pagamento viene fatto dallo stesso debitore. Ci sono, però, dei casi in cui, pur venendo soddisfatto il creditore, l'obbligazione non si estingue e il debitore non è liberato: in questi casi, in cui il pagamento è eseguito da un coobbligato (o da un obbligato per il debitore) o da un terzo estraneo all'obbligazione (senza l'intenzione di fare una liberalità a favore del debitore, pagandone il debito), si ha il pagamento con surrogazione, avendosi la surrogazione convenzionale per volontà del creditore o del debitore, e in certi casi la surrogazione legale (articoli 1251-1254 cod. civ.). Esistendo poi tra le stesse persone, a carico dello stesso debitore, più debiti di cose della stessa specie, o più elementi dell'unico debito (capitale, interessi, spese), qualora ciò che si paga non basti a estinguere tutti i debiti, si fa luogo all'imputazione dei pagamenti, che può essere per volontà del debitore, e, in mancanza, per volontà del creditore, e viene fatta, in ultimo luogo, dalla legge (articoli 1255-1258 cod. civ.).
Si ha, come fu accennato, la dazione in pagamento, o datio in solutum, nel caso in cui il creditore volontariamente acconsente a ricevere una cosa, o prestazione, diversa da quella dovutagli: tale dazione è un contratto estintivo dell'obbligazione, con cui il creditore, ricevendo una prestazione (qualunque essa sia) diversa da quella dovuta, si dichiara soddisfatto e libera il debitore. Oltre all'accordo di volontà tra creditore e debitore (accordo che costituisce il contratto), è necessario che preesista un'obbligazione, che viene estinta con la dazione; che ci sia un oggetto tale da poter formare materia di obbligazione, ed è la cosa data in solutum; e che il debitore sia proprietario della cosa data e capace di alienarla, come il creditore capace di riceverla. La dazione in pagamento, come il pagamento, estingue l'obbligazione insieme con gli accessorî; essa può essere intesa come una specie di pagamento, o un surrogato dell'adempimento, ma ne differisce: mentre nel pagamento, evitto il creditore perché la cosa datagli dal debitore venga rivendicata dal vero proprietario, risorge l'obbligazione con tutti gli accessorî, nella dazione in pagamento, facendosi luogo all'evizione della cosa data al creditore in sostituzione di quella dovutagli, l'obbligazione risorge, ma non risorgono tutti gli accessorî, poiché (basandosi la dazione sul nuovo accordo tra creditore e debitore) la fideiussione rimane definitivamente estinta (art. 1929 cod. civ.).
Infine si parla di pagamento nel caso in cui l'obbligazione, che si vorrebbe estinguere, non esista: pagamento d'indebito. Secondo l'art. 1237 cod. civ. "ciò che è pagato senza essere dovuto è ripetibile". Sono possibili due specie d'indebito: l'indebito obiettivo o ex re, che si ha quando non esiste affatto il debito che viene pagato; e l'indebito subiettivo o ex persona, che si ha quando l'indebito c'è riguardo a colui che paga, cioè al solvens (esistendo il debito a carico di altri), oppure riguardo a colui che riceve, cioè all'accipiens (esistendo il debito a favore di altri). La conseguenza del pagamento indebito (inteso nel codice civile italiano come un quasi contratto) è l'obbligazione a carico dell'accipiens di restituire ciò che egli ha ricevuto, e correlativamente il diritto del solvens di ripetere ciò che egli ha pagato. Trattandosi dell'indebito obiettivo, la ripetizione è esclusa, se ci sia un substrato obbligatorio che giustifichi il pagamento (obbligazione naturale); trattandosi dell'indebito subiettivo, la ripetizione è esclusa nei casi, dei quali già si fece cenno, in cui il pagamento si considera valido ed estintivo dell'obbligazione esistente. La ripetizione è pure esclusa nel caso in cui, pagato il debito dal terzo per errore, e il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del titolo e delle cautele relative al credito" (art. 1146 capov. cod. civ.). La responsabilità per indebito pagamento è basata sull'arricchimento ingiustificato, ed esiste nei limiti dell'arricchimento (articoli 1148 e 1149 cod. civ.).
Bibl.: V. Polacco, Dazione in pagamento, I, Padova 1888; V. De Pirro, Teoria della ripetizione dell'indebito, Città di Castello 1892; I. Siliotti, Del pagamento nel diritto privato italiano, Firenze 1897; C. Scuto, Sulla natura giuridica del pagamento, in Riv. dir. comm., XIII (1915), p. 353 segg.; id., Natura giuridica e fondamento della ripetizione dell'indebito nel diritto civile italiano, in Riv. dir. civ., 1917; M. Allara, La prestazione in luogo di adempimento (datio in solutum), Palermo 1927; M. Martorana, Della natura giuridica del pagamento, in Ann. sem. giur., Palermo, XIII (1929). Per la storia e la dottrina del pagamento e della datio in solutum nel diritto romano v. principalmente: M. Steiner, Datio in solutum, Monaco 1914; P. de Francisci, L'evizione della res data in solutum e i suoi effetti, Pavia 1915; id., La dottrina bizantina della datio in solutum di fronte al materiale papirologico, in Aegyptus, 1920; S. Solazzi, L'estinzione dell'obbligazione, Napoli 1931, pp. 3-178 e la larga bibliografia ivi citata.