È una delle istituzioni dell’Unione Europea (UE) ed è formato di rappresentanti dei cittadini dell’Unione (Cittadinanza europea). La sua organizzazione e i suoi compiti sono previsti agli artt. 223 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’UE. È composto da 705 deputati (estesi a 720 dal giugno 2024) eletti nei 27 Stati membri dell’Unione, in misura proporzionale alla popolazione di ogni paese e secondo principi comuni, e dura in carica per cinque anni.
Elezione e funzionamento. - Con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 settembre 1976 è stata decisa l’elezione a suffragio universale diretto dei parlamentari europei; le prime elezioni si sono svolte nel 1979, consentendo al Parlamento europeo di divenire istituzione di rappresentanza diretta e immediata.
Il funzionamento del Parlamento europeo è disciplinato dal suo regolamento interno, adottato a maggioranza dei membri. Il Parlamento nomina per un periodo di due anni e mezzo tra i suoi membri un presidente con poteri di rappresentanza all’esterno e nelle relazioni con le altre istituzioni. Altri organi del Parlamento europeo sono: l’Ufficio di presidenza (composto da presidente, 14 vicepresidenti, e 5 questori), che si occupa del funzionamento amministrativo e finanziario; la Conferenza dei presidenti (composta dal presidente e dai presidenti dei gruppi politici), che definisce l’organizzazione e la programmazione dei lavori; le 20 commissioni parlamentari con competenze in determinati settori e compiti di elaborazione ed esame di proposte legislative. I deputati europei si riuniscono in gruppi politici in base alle affinità politiche e non alla nazionalità.
Competenze. - Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio dell’Unione, la funzione legislativa e la funzione di bilancio (art. 14, n. 1 del Trattato sull’Unione Europea). Esso ha inoltre funzioni di controllo politico, in particolare sulla Commissione europea, nei confronti della quale può adottare una mozione di censura che, se approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri del Parlamento, determina le dimissioni collettive dei membri della Commissione (art. 234 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).*