Nella terminologia giuridica romana dal 5° sec. in poi, costituzione imperiale che rappresenta un grado intermedio tra gli editti e i rescritti. Serviva di solito o per prendere provvedimenti eccezionali, o per sancire privilegi per alcune categorie di persone, o per dare disposizioni sull’organizzazione di una provincia o di un pubblico servizio.
Nel regno di Francia e nel Sacro Romano Impero, editto sovrano che regolava una materia fondamentale per l’organizzazione dello Stato: nota la p. con cui Carlo VI (1713) assicurò le regole di successione nei suoi Stati.