PRECEDENZE (XXVIII, p. 170)
Questa materia, che nell'abolito ordinamento costituzionale italiano era disciplinata da varî decreti reali, emanati in forza della competenza legislativa autonoma riservata al sovrano in ordine ai diritti onorifici in genere, nel nuovo regime repubblicano non è regolata da norme di diritto positivo. Ciononostante, una preminenza gerarchica fra i varî organi dello stato, in relazione alla natura ed all'importanza della funzione da ciascuno di essi esercitata, deve sempre presumersi anche in mancanza di apposita regolamentazione.
È d'uopo pertanto far ricorso ai principî generali del nuovo diritto pubblico interno, per tentare di dare una sistemazione alla materia in questione. Alla sommità della piramide dei poteri dello stato è ovviamente collocato il presidente della repubblica. Quindi, in omaggio al principio che attribuisce al potere legislativo la preminenza sugli altri poteri dello stato, e alla supremazia del parlamento su tutti gli altri corpi politici, dopo il capo dello stato seguono i presidenti delle due assemblee legislative, con preminenza del presidente del senato (riaffermata dopo recenti discussioni) che, per l'art. 86 della costituzione, può essere chiamato a sostituire il presidente della repubblica in caso di suo impedimento, mentre al presidente della camera dei deputati spetta la presidenza delle due camere riunite in assemblea plenaria ai sensi dell'art. 63 della medesima costituzione. In base allo stesso principio, dopo i presidenti dell'assemblea legislativa, seguono i ministri segretarî di stato (e, dopo di loro, i sottosegretarî), con evidente precedenza, fra i ministri, del presidente del consiglio quale primus inter pares; ad essi dovrebbero tener dietro, per l'importanza fondamentale delle loro attribuzioni i componenti della Corte costituzionale, prevista dall'art. 135 della costituzione. Infine essendo stata abolita la categoria dei grandi ufficiali dello stato, e il relativo trattamento di eccellenza, già spettante ai titolari delle alte cariche civili e militari comprese nei primi tre gradi dell'ordinamento gerarchico approvato con r. decr. 11 novembre I923, n. 2335, riesce malagevole, nell'assenza di qualsiasi nuova specifica, stabilire il punto di inserzione dei suddetti funzionarî nella graduatoria delle cariche elettive (senatori e deputati) sebbene sia da presumersi che anche su questo punto si possa far ricorso alle norme preesistenti, in quanto applicabili secondo lo spirito del nuovo ordinamento giuridico.