Abstract
Viene esaminata la complessiva disciplina del sistema di tutela ed attuazione giurisdizionale dei diritti in materia di contratti agrari con concessione di terreno. Tale sistema, confermato anche da recenti interventi normativi, si differenzia da quello predisposto per l’ordinaria cognizione delle liti in materia civile per la presenza di un organo giudicante specializzato tramite la presenza nel collegio di due membri laici esperti in materia agraria; per la problematica adozione del rito del lavoro; per l’esistenza di una serie di istituti speciali diretti a fornire al contenzioso in materia di contratti agrari strumenti meglio rispondenti alle peculiarità del settore. Tali caratteristiche consentono di riconoscere a quello che Piero Calamandrei definì il «diritto processuale dell’agricoltura», una dignità autonoma tanto dal punto di vista di una sua collocazione sistematica, quanto della sua elaborazione scientifica.
Tra le diverse opzioni possibili al fine di perseguire la specializzazione dell’organo giudicante, con la l. 2.3.1963, n. 320 venne confermata la scelta di istituire presso i tribunali e le corti d’appello sezioni specializzate agrarie con la presenza, all’interno del collegio, di due membri esperti in materia agraria. Tale scelta è stata poi completata e rafforzata dalla attribuzione al giudice così specializzato della competenza esclusiva sulla materia delle controversie inerenti i contratti agrari (per la ricostruzione storica dei precedenti organismi giudicanti e della vicenda concernente la duplice declaratoria di illegittimità costituzionale che investì talune disposizioni delle leggi 4.8.1948, n. 1094 e 18.8.1948, n. 1140, istitutive di preesistenti sezioni specializzate, da parte di C. cost., 20.12.1962, n. 108, v. Nappi, P., Tutela giurisdizionale e contratti agrari, Milano, 1994, 125 ss.).
La composizione delle sezioni specializzate è disciplinata dagli artt. 2-4 della l. n. 320/1963. In particolare, gli artt. 3 e 4 recano disposizioni che rappresentano specificamente la risposta alle condizioni poste dalla Corte costituzionale per la partecipazione di membri laici all’esercizio della giurisdizione civile. Gli esperti hanno la qualità di giudice con pienezza di funzioni giurisdizionali, conseguentemente essi partecipano alla formazione della maggioranza occorrente per la decisione, con facoltà di estendere per iscritto la motivazione della sentenza (v., seppur con riferimento alla previgente disciplina, Cass., 23.7.1955, n. 2374; cfr. anche Cass., 20.1.1984, n. 492).
L’art. 3, co. 2, dispone che gli esperti delle sezioni dei tribunali vanno scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; mentre quelli delle corti d’appello vanno scelti solo tra gli iscritti nell’albo professionale dei dottori in scienze agrarie. L’art. 3, co. 3, prima parte, stabilisce che agli effetti della scelta è istituito presso ogni corte d’appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali in ciascuno dei quali vengono iscritti otto nomi di esperti per ogni sezione specializzata di tribunale; il co. 5 dello stesso art. 3 dispone per gli esperti destinati alla corte d’appello un distinto elenco comprendente i nomi dei dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi provinciali ma con esclusione di coloro già chiamati a far parte delle sezioni di tribunale (una deroga a tale esclusione è consentita in caso di impedimento od assenza di tutti i membri, effettivi e supplenti, della sezione d’appello: v. Cass., 11.6.1988, n. 3996). L’inosservanza dell’art. 3, co. 5, non dà luogo ad un vizio di costituzione del giudice idoneo a determinare la nullità della sentenza dallo stesso pronunciata, in quanto si tratterebbe di una mera irregolarità attinente al procedimento di assegnazione al collegio giudicante e non di carenza totale di legittimazione o di assoluta inidoneità a far parte di un organo giurisdizionale (Cass., 26.8.1985, n. 4555; contra, nel senso della nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, Cass., 13.7.1983, n. 4789).
Agli esperti nominati e che vengano concretamente ad esercitare la giurisdizione, sono applicabili tanto gli istituti dell’astensione e della ricusazione previsti dagli artt. 51 ss. c.p.c., quanto le disposizioni della l. 13.4.1988, n. 117 concernente il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati (cfr. in particolare l’art. 1).
In virtù del disposto di cui agli artt. 48, co. 3, ord. giud. e 50 bis, n. 3, c.p.c. al giudice agrario specializzato risulta inapplicabile l’art. 50 quater c.p.c., recante una disciplina semplificata dell’ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, con la conseguenza che la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale o a quello stesso tribunale in composizione ordinaria (monocratica o collegiale che sia) costituisce questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario (tra le conseguenze vi è anche l’ammissibilità del conflitto di competenza d’ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza individuata dall’altro: Cass., ord. 7.10.2004, n. 19984; Cass., ord. 20.8.2003, n. 12283; Cass., 19.1.2001, n. 736).
I co. 1 e 2 dell’art. 11 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 (Disposizioni complementari al c.p.c. in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) reiterando quanto già previsto dall’abrogato art. 9 l. l. 14.2.1990, n. 29 (art. 34, co. 13, d.lgs. n. 150/2011), confermano l’attribuzione in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie (sul risalente e controproducente riparto di competenze v. Nappi, P., Tutela giurisdizionale, cit., 226 ss.).
Su di un piano generale si è stabilito che la competenza funzionale inderogabile (sia ratione materiae che ratione loci: Cass., 12.11.2010, n. 22944) delle sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l’accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e in particolare a quelle che richiedono l’accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l’astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario: Cass., 11.7.2014, n. 15881; Cass., 30.1.2012, n. 1304). Detta competenza è esclusa solo quando dagli atti risulti, prima facie, e quindi senza necessità di ulteriori indagini al riguardo, che l’eccepita questione circa l’agrarietà del contratto appaia manifestamente infondata, e che l’eccezione d’incompetenza sia stata formulata a scopo meramente dilatorio (v. tra le più recenti, Cass., 5.2.2015, n. 2069; Cass., ord. 13.6.2006, n. 13644).
In applicazione di detti principi, con riferimento ad ipotesi specifiche ed a scopo esemplificativo, si è stabilito che appartengono alla competenza delle sezioni specializzate agrarie: la domanda di determinazione dell’indennità per miglioramenti apportati ad un fondo agricolo già concesso in colonia parziaria (Cass., 19.1.2001, n. 736); la controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo di aggiudicazione della gara per l’asporto od il consumo dell’erba prodotta da pascoli appartenenti ad ente territoriale, soggetti al regime dei beni demaniali (Cass., 21.12.2001, n. 16186); la controversia promossa nei confronti dell’affittuario per il risarcimento dei danni derivati dalla ritardata restituzione dell’immobile, ai sensi dell’art. 1591 c.c., perché, pur se il rapporto agrario è cessato, esso comunque costituisce il presupposto logico e giuridico della causa petendi (Cass., ord. 10.8.2004, n. 15480; Cass., 20.8.1990, n. 8486); la controversia avente ad oggetto le obbligazioni derivanti da un contratto di vendita di erbe per il pascolo di durata superiore ad un anno (Cass., ord. 2.8.2004, n. 14792); le controversie relative all’affitto di azienda agraria (App. Bologna, 28.10.1992, in Dir. giur. agr. amb., 1994, 301; v. anche Cass., 27.5.1993, n. 5942); le controversie relative ai canoni per la concessione a favore di privati, per l’utilizzazione agricola o silvo-pastorale di terreni dello Stato, delle province o dei comuni o di altri enti (Cass., S.U., 1.12.1994, n. 10242; Cass., 20.8.1991, n. 8941); le controversie aventi ad oggetto il diritto del concedente (locatore) nei confronti dell’affittuario del fondo rustico al rilascio della parte di terreno necessaria per la ricostruzione di una casa colonica (nella specie, danneggiata da eventi sismici: Cass., 15.5.1992, n. 5760); la controversia relativa ai miglioramenti eseguiti dal mezzadro senza consenso del concedente e nell’inosservanza delle procedure di legittimazione (Cass., 19.3.1996, n. 2116; Cass., 25.7.1992, n. 8962); la controversia relativa alla ripartizione dell’accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili in un contratto di soccida (Cass., 8.6.1999, n. 5613).
La competenza del giudice specializzato agrario deve essere invece esclusa tutte le volte in cui il diritto sostanziale dedotto in giudizio non trova il proprio titolo in un contratto agrario. Sulla base di tale principio di massima, e limitandosi alle ipotesi più significative, la giurisprudenza ha ravvisato la competenza del giudice ordinariamente costituito relativamente alle controversie aventi ad oggetto: la risoluzione del contratto di comodato di un immobile sebbene incluso in un complesso di beni con destinazione agricola (Cass., ord. 12.6.2013, n. 14782); l’accertamento positivo o negativo dell’esistenza del «livello» il cui regime giuridico è assimilabile a quello dell’enfiteusi (Cass., ord. 6.6.2012, n. 9135); il contratto di affitto di «serre», per la coltura di fiori, con annesso ufficio, magazzino, celle frigorifere ed aree di accesso e di sosta, atteso che in una tale eventualità il contratto non ha per oggetto un «fondo rustico» (Cass., 11.4.2001, n. 5403); la locazione di un terreno agricolo non in funzione della sua idoneità alla produzione, ma allo scopo di consentire la realizzazione di una discoteca (Cass., 3.9.1998, n. 8773); la locazione di un’azienda avente come attività l’allevamento di cavalli da corsa (Cass., S.U., 25.11.1993, n. 11648; contra Cass., 24.9.1990, n. 9687), o la controversia relativa alla restituzione di un fondo ceduto in affitto per l’allevamento di cavalli da polo (Cass., ord. 12.7.2011, n. 15333); la cessazione di un contratto di locazione avente ad oggetto box per lo stallaggio di puro sangue (Pret. Pisa, 13.11.1990, in Arch. loc., 1991, 636); quando oggetto del contratto di affitto non sia un terreno ma uno specchio d’acqua nel quale l’affittuario si limita a gestire un impianto di pesca sportiva, senza che assuma alcun rilievo il fatto che l’attività di acquacoltura sia considerata a tutti gli effetti come attività imprenditoriale agricola (Cass., S.U., ord. 15.3.2011, n. 6021; Cass., 19.4.1990, n. 3230).
Un risalente e consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte, in contrasto con numerosa dottrina (riportata da Nappi, P., Domanda di retratto e domanda di rilascio: dalla sospensione per pregiudizialità alla continenza di cause il passo è possibile, in Riv. dir. agr., 1992, II, 32), afferma che le controversie in tema di prelazione e riscatto agrari non rientrano nella competenza della sezione specializzata agraria neppure quando comportano la soluzione di problemi squisitamente tecnici, come l’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l’esercizio dei diritti in questione, salvo che sia stato richiesto l’accertamento, con valore di giudicato, dell’esistenza o inesistenza di un contratto di affitto agrario (Cass., 27.9.2011, n. 19748; Cass., ord. 24.10.2001, n. 13105). La competenza del giudice agrario specializzato è stata riconosciuta solo quando la domanda di prelazione e di riscatto sia in rapporto di connessione con altra domanda appartenente alla competenza per materia delle sezioni specializzate (per tutte Cass., 10.12.1987, n. 9158).
In applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 669 ter e 669 quater c.p.c. al giudice agrario specializzato spetta la competenza a pronunciare i provvedimenti cautelari di cui al capo III, titolo I del libro IV del c.p.c., relativi a controversie di competenza delle stesse sezioni (competenza già riconosciuta dagli abrogati artt. 26, co. 2, l. 11.2.1971, n. 11, e 47 l. 3.5.1982, n. 203).
Poiché le sezioni specializzate operano sempre in composizione collegiale, l’adozione di alcune disposizioni del procedimento cautelare uniforme (artt. 669 bis ss. c.p.c.), concepito per essere utilizzato da un organo monocratico, richiede di essere adeguata alle peculiarità del caso. Così, quando il ricorso cautelare venga presentato quando è già pendente la causa per il merito, risulta non applicabile l’art. 669 quater, co. 2, c.p.c.: la domanda non potrà essere proposta all’istruttore, perché tale figura non esiste nel procedimento davanti alle sezioni specializzate agrarie, posto che all’istruzione provvede il collegio. Applicando, poi, la regola contenuta nella seconda parte del co. 2 dell’art. 669 quater c.p.c., ove si prevede che se l’istruttore non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, il ricorso va presentato al presidente, il quale provvede alla designazione di cui all’ult. co. dell’art. 669 ter c.p.c., si delinea la necessità di trasmettere la domanda al presidente della sezione affinché ne disponga l’esame collegiale. L’inesistenza, innanzi alle sezioni agrarie, del binomio istruttore collegio, rende pure necessario intendere il riferimento al giudice istruttore, contenuto nell’art. 669 decies c.p.c., come fatto al collegio nella sua interezza: quindi l’istanza di parte volta a far valere mutamenti nelle circostanze ritenute dalla parte stessa idonee a fondare una richiesta di revoca o di modifica del provvedimento cautelare, andrà proposta sempre al collegio.
Nell’ipotesi di reclamo avverso provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies c.p.c. l’esigenza di alterità dell’organo cui viene proposto il reclamo rispetto all’organo che ha concesso o negato il provvedimento cautelare impone di individuare come giudice competente altra sezione dello stesso tribunale (ovvero in mancanza, del tribunale più vicino: App. Roma, 7.10.2005, in Dir. giur. agr. amb., 2006, 333; App. Venezia, 17.11.1999, in Giur. it., 2000, 749), o, ma non nella sua funzione di giudice funzionalmente sovraordinato, la corte d’appello (Trib. Roma, 6.7.2002, in Dir. giur. agr. amb., 2003, 650; Trib. Treviso, 24.4.2001, in Riv. dir. agr., 2001, II, 225; App. Bologna, 17.6.1994, ivi, 1995, II, 105).
La formula adottata dall’art. 11, co. 1 e 2, d.lgs. n. 150/2011 non individua solo determinate controversie, né richiede che queste ultime siano relative all’attuazione di determinate leggi, ma, con dizione molto ampia, consente di ricomprendervi tanto i procedimenti di cognizione quanto quelli di opposizione all’esecuzione, sempre che concernano un contratto agrario. In tal senso si è orientata la giurisprudenza già nel vigore dell’art. 9 l. n. 29/1990, secondo cui per l’opposizione all’esecuzione per rilascio di fondo rustico è sempre competente la sezione specializzata agraria (Cass., 30.5.2001, n. 7399; Cass., 29.4.1999, n. 4339; Cass., 19.10.1998, n. 10343; viene però indicata la competenza del giudice ordinario per i giudizi di opposizione al precetto di rilascio di fondo rustico, oltre che in tutte quelle ipotesi in cui l’opposizione appaia prima facie infondata, anche quando l’opposizione sia semplicemente diretta a paralizzare l’efficacia del titolo e a tal fine si alleghino fatti e circostanze la cui cognizione esuli dalla competenza del giudice specializzato: per tutte v. Cass., 8.11.1989, n. 4662; Cass., 28.1.1984, n. 687), sia quando con l’opposizione a precetto si contesti l’esecuzione di una sentenza resa dal giudice specializzato (Cass., ord. 15.7.2003, n. 11080), sia quando l’opposizione risulta fondata sulla titolarità di un rapporto di affitto e sul diritto alla proroga legale (Trib. Orvieto, 9.2.1995, in Dir. giur. agr. amb., 1998, 108, che chiede anche il previo esperimento del tentativo di conciliazione; v. già Cass., 14.4.1977, n. 1403), o quando essa sia fondata sul diritto di ritenzione del fondo per i miglioramenti apportati dall’affittuario (Cass., 7.12.2000, n. 15523; Cass., 16.7.1999, n. 7518), ed anche quando viene opposta la mancata scadenza dell’annata agraria ex art. 47, co. 2, l. n. 203/1982 (ora art. 11, co. 11, d.lgs. n. 150/2011), ipotesi ritenuta da alcune pronunce di competenza del giudice ordinario (cfr. per tutte Cass., n. 4662/1989, cit.; contra Cass., 15.1.1977, n. 203; Trib. San Remo, 9.12.1986 in Giur. agr. it., 1987, 301). Alla stregua di siffatta generalizzata attribuzione, non pare si pongano problemi in ordine al riconoscimento che le sezioni specializzate adottano, anche in queste ipotesi, il rito del lavoro (cfr. anche il disposto di cui all’art. 618 bis c.p.c.).
Nel caso di opposizione all’esecuzione successiva, di cui al co. 2 dell’art. 615, la domanda va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione presso il tribunale competente per territorio secondo il disposto dell’art. 27 c.p.c., ossia il giudice del luogo dell’esecuzione (Cass., 16.11.1994, n. 9687). Quando davanti a quest’ultimo emerga la competenza per materia del giudice agrario, si dovrà provvedere a rimettere le parti davanti alle sezioni specializzate, a ciò non ostando la mancata considerazione, da parte dell’art. 616 c.p.c., del criterio della materia, stante la regola generale della prevalenza dei criteri della materia su quelli del valore (in giurisprudenza non vi è concordia sulla necessità che la riassunzione debba essere preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione agraristico: affermativamente Cass., 21.4.2005, n. 8370; contra Cass., 15.2.2005, n. 2972; Cass., 24.6.2003, n. 10017).
Per le opposizioni agli atti esecutivi, venendo in rilievo il quomodo dell’azione esecutiva, occorre ritenere che si tratti di materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirla al giudice specializzato (Cass., 30.5.2001, n. 7399).
Per quanto concerne le controversie riguardanti tali accordi, occorre tenere concettualmente distinto l’accordo intervenuto tra le parti, sia esso transattivo o meno, dal nuovo rapporto che da esso sorge: la validità del primo dipende dalla ricorrenza di requisiti che prescindono tanto dalla qualificazione come agraria del rapporto cui si vuol dare vita, quanto dall’esigenza di cognizioni specifiche in materia di contratti agrari. Quindi, è da ritenersi che nel momento in cui sorga una controversia in ordine alla esecuzione di tale primo accordo, dovrà riconoscersi la competenza del giudice ordinario. Per ciò che invece concerne la nuova regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, che non rappresenti una mera ridefinizione di elementi attinenti al preesistente rapporto, occorre considerare che la circostanza che lo stesso art. 45, l. n. 203/1982 disponga che gli accordi in questione sono possibili «in materia di contratti agrari», non appare sufficiente a garantire la effettiva agrarietà del singolo nuovo contratto. Conseguentemente, la competenza a conoscere le controversie ad essi inerenti dovrà necessariamente essere valutata caso per caso dal singolo giudice adito, per verificare se la nuova forma di regolamentazione dei rapporti tra concedente e concessionario (questo, infatti, pare essere il requisito soggettivo minimo richiesto), possa essere qualificata o meno come contratto agrario ai fini dell’individuazione del giudice competente e, quindi, del rito applicabile (in giurisprudenza v. Cass., ord. 26.7.2010, n. 17502; Cass., 16.7.1998, n. 6980; Cass., 9.4.1996, n. 3255; amplius v. Nappi, P., Accordi in deroga e processo, in Riv. dir. agr., 1999, II, 3 ss.).
Nel vigore della disciplina anteriore all’intervento del d.lgs. n. 150/2011 (art. 5 l. n. 320/1963; art. 47 l. n. 203/1982; art. 9 l. n. 29/1990), un intenso impegno giurisprudenziale e dottrinale aveva consentito di pervenire alla conclusione che la trattazione delle controversie in materia di contratti agrari doveva avvenire adottando nella sua interezza la disciplina prevista per il rito del lavoro dagli artt. 409 ss. c.p.c. (escluse, evidentemente, le disposizioni che palesavano una incompatibilità funzionale, come gli artt. 410-412 bis c.p.c. che disciplinano il tentativo obbligatorio di conciliazione in ambito lavoristico, superato dalla speciale disciplina agraristica: v. Cass., 29.1.2010, n. 2046; degli artt. 413 e 433, co. 1, c.p.c. che individuano il giudice competente per il primo grado e per l’appello ecc.). Talune incertezze residuavano relativamente all’applicabilità o meno di quelle disposizioni del rito lavoristico in cui compare il termine «lavoratore», ad esso riconnettendosi un trattamento processuale differenziato e «preferenziale» (cfr. gli artt. 423, co. 2, 429, 431, 432 c.p.c.), ritenendosi, da parte di alcuni, la necessità di una «applicazione differenziata» del rito del lavoro a seconda che la «controversia agraria» costituisse o meno anche una «controversia di lavoro», sicché le disposizioni del rito del lavoro che adempiono alla funzione perequativa non avrebbero trovato applicazione nelle controversie relative a contratti di affitto a non coltivatore diretto (Luiso, F.P., Il rito delle controversie agrarie e l’art. 409, n. 2, c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 499; cfr. anche Cass., 9.3.2012, n. 3733; per una diversa ricostruzione volta a dimostrare che già a fronte della disciplina dettata dal diritto sostanziale non residuava spazio per una differenziazione sul piano processuale v. Nappi, P., Tutela giurisdizionale e contratti agrari, cit., 324 ss., 451 ss.; nonché Nappi, P., Processo agrario, in Enc. dir., Annali, II, 1, 2008, 634 s. ove anche riferimenti giurisprudenziali).
Il d.lgs. n. 150/2011 ha risolto definitivamente la questione indicando, all’art. 2, co. 1, gli articoli del rito lavoristico che non si applicano nelle controversie agrarie, salvo che non siano espressamente richiamati dal successivo e già citato art. 11 dello stesso d.lgs., disposizione, quest’ultima, che costituisce la vigente disciplina del rito agraristico e che non consente di attribuire alcun rilievo alla qualificazione soggettiva dell’affittuario (se coltivatore diretto o meno) al fine di individuare il rito applicabile. In particolare, ex art. 2, co. 1, cit., non risultano applicabili alle controversie agrarie gli artt. 413, 415, co. 7, 417, 417 bis, 420 bis, 421, co. 3, 425, 426, 427, 431, co. 1-4 e 6, 433, 438, co. 2, e 439 c.p.c. (lo stesso art. 2, al co. 2 specifica che l’ordinanza prevista dall’art. 423, co. 2, c.p.c. può essere concessa su istanza di ciascuna parte; il co. 3 prevede che l’art. 431, co. 5, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti).
Tra le disposizioni del rito del lavoro escluse dall’art. 2, l’unica espressamente richiamata dall’art. 11, co. 9, d.lgs. n. 150/2011 per le controversie agrarie e quindi ad esse applicabile è l’art. 429, co. 3, c.p.c. in tema di rivalutazione automatica dei crediti di lavoro. Disposizione, quest’ultima, in passato oggetto di frequenti incertezze interpretative (in quanto il credito del concessionario non sempre venne qualificato come «di lavoro», v., esemplificativamente, le diverse ipotesi affrontate da Cass., 29.2.2008, n. 5524; Cass., 20.1.2006, n. 1098; Cass., 16.6.2005, n. 12962; Cass., 17.12.2004, n. 23506; per una più esaustiva disamina v. Nappi, P., Processo agrario, cit., 634 s.).
Resta altresì applicabile alle controversie agrarie l’art. 421 c.p.c., ove si prevede il potere-dovere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di prove le cui fonti o emergano dagli atti del giudizio o siano notorie, ma tale potere non può più essere esercitato anche oltre i limiti previsti dal codice civile, giusto il disposto di cui all’innovativo co. 4 dell’art. 2 d.lgs. n. 150/2011.
Incertezze potrebbero residuare in ordine all’attuale portata da riconoscere alla previsione contenuta nel richiamato art. 409, n. 2, c.p.c. poiché, non essendo in essa nominato l’affittuario non coltivatore diretto, si potrebbe ritenere che le disposizioni che richiamano tale previsione siano applicabili unicamente alle controversie agrarie in cui parte in causa sia un affittuario coltivatore diretto (artt. 40 c.p.c. per il rito da adottare nel caso di trattazione simultanea di cause assoggettate a riti differenti; 806 e 808 c.p.c. per il patto compromissorio rituale; 5 l. 11.8.1973, n. 533 per il patto compromissorio irrituale; 3 l. 7.10.1969, n. 742 per la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, con la conseguenza che qualora la controversia sia invece con affittuario non coltivatore diretto, la sospensione feriale opera, e cfr., da ultimo, Cass., 11.6.2009, n. 13546; v. Luiso, F.P., Diritto processuale civile, IV, I processi speciali, VI ed., Milano, 2011, 7).
Oltre a quanto appena ricordato, resta fermo che alcune disposizioni del rito del lavoro, creato dal legislatore per essere applicato da parte di un organo monocratico, devono essere adeguate al processo agrario affidato, invece, ad un organo collegiale e quindi le norme codicistiche disciplinanti un’attività che deve essere svolta dal giudice monocratico devono essere interpretate nel senso che tali attività sono svolte collegialmente da tutti i membri della sezione specializzata, compresi gli esperti, dovendosi escludere la possibilità di delegare le attività istruttorie ad un membro del collegio (tra le tante v. Cass., 26.11.1992, n. 12638; Cass., 26.11.1991, n. 12462; Cass., 14.9.1989, n. 3926).
A norma dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dallo stesso decreto, il giudice, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, dispone il mutamento del rito con ordinanza pronunciata anche d’ufficio. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali è prevista l’applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del d.lgs. n. 150/2011.
Per risalente tradizione, il legislatore ha ritenuto di predisporre una serie di disposizioni ulteriori rispetto a quelle sul rito del lavoro, volte a creare istituti processuali ritenuti adeguati alle peculiarità del contenzioso agrario. Tali istituti intervengono per lo più in fasi antecedenti allo svolgimento del processo di cognizione, o successive ad esso, in sede esecutiva. Qui di seguito vengono illustrati i più importanti tra essi, ma è opportuno ricordare che esistono altre disposizioni che hanno rilevanza anche sulle tecniche e sulle modalità di attuazione dei diritti in materia agraria: le norme in tema di diritto di ritenzione (artt. 17, co. 3, 20, 43, 50, co. 4, l. n. 203/1982); in tema di richiesta di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere il rilascio del fondo per il quale è stata concessa licenza edilizia (art. 50, co. 6, l. n. 203/1982).
I co. da 3 a 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, recependo le disposizioni già contenute nei primi cinque commi dell’abrogato art. 46 l. n. 203/1982, disciplinano il tentativo di conciliazione che trova obbligatoria applicazione prima del processo di cognizione, costituendo un «condizionamento esterno» all’inizio di quest’ultimo (Carpi, F., Aspetti processuali della legge sui contratti agrari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, 966).
Il legislatore ha configurato il procedimento in esame come extragiudiziale, preventivo e obbligatorio. Infatti l’attività di conciliazione è affidata ad un organo amministrativo (l’Ispettorato provinciale agrario) e non avviene in sede giudiziaria, è anteriore rispetto all’inizio dell’eventuale processo e, soprattutto, corrisponde ad un obbligo sanzionato con l’improponibilità della domanda (rilevabile anche d’ufficio nel corso del giudizio di merito e comportante la definizione della causa con sentenza dichiarativa di detta improponibilità: Cass., 15.7.2008, n. 19436; Cass., S.U., 20.12.1985, n. 6517; Comoglio, L.P., Controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione: perplessità che perdurano, in Riv. dir. proc., 2006, 339; Carpi, F., Aspetti processuali, cit., 972; Olivieri, G., Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari), in Foro it., V, 1982, p. 181).
Il tentativo di conciliazione agraristico (la cui legittimità è stata riconosciuta da C. cost., ord. 14.1.1988, n. 73) ha fatto sorgere molti problemi applicativi, soprattutto relativamente ai suoi rapporti con la successiva fase contenziosa. I numerosi interventi dottrinali e le ancor più numerose pronunce giurisprudenziali testimoniano, oltre che l’imperfetta redazione delle disposizioni che lo disciplinano, le difficoltà e le resistenze del mondo della prassi ad affrontare l’istituto e la funzione conciliativa con spirito diverso da quello presente in fase contenziosa giurisdizionale (Verde, G., Processo agrario e aspetti processuali della l. 3.5.1982, n. 203, Riv. dir. agr., 1983, I, 157; Verde, G., La conciliazione come «filtro» nelle controversie agrarie, in Studi in onore di Mandrioli, I, Milano, 1995, 445 ss.).
L’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 dispone che chi intende far valere in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, il cui capo, entro venti giorni dalla comunicazione, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria per il tentativo di conciliazione della vertenza; se il tentativo riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni sindacali e dal funzionario dell’ispettorato, mentre, se non riesce, si forma ugualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le conclusioni delle parti; nel caso, infine, in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla preventiva comunicazione dell’attore, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria competente (v. Cass., 22.3.2013, n. 7270; Cass., 19.1.2006, n. 1021 e Cass., 11.6.2003, n. 9386).
La comunicazione preventiva, idonea a porre in mora il convenuto e, quindi, ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto dedotto ex art. 2943, ult. co., c.c., deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata a.r. all’altra parte ed all’ispettorato provinciale competente per territorio, ha ad oggetto la domanda che si intende proporre in giudizio; da ciò si è desunto che essa dovrà contenere la precisa indicazione delle richieste dell’istante e che, in particolare, si dovranno poter individuare il petitum e la causa petendi della domanda, indicazioni necessarie per attuare l’indispensabile coincidenza tra oggetto della domanda giudiziale ed oggetto del tentativo di conciliazione (Cass., 10.7.2014, n. 15757, secondo la quale la necessità del tentativo riguarda non solo la domanda di risoluzione del contratto di affitto, ma anche quella di rilascio del fondo che sia contestualmente proposta in giudizio, ove quest’ultima non si ponga in rapporto di accessorietà e consequenzialità con la prima; Cass., 28.7.2005, n. 15802; Cass. 5.6.1995, n. 6295 che richiedono, correttamente, anche la coincidenza dei soggetti; Cass., 22.7.2004, n. 13623).
La comparizione personale delle parti all’esperimento del tentativo è ritenuta non necessaria (Cass., 22.3.2013, n. 7270; Cass., 26.1.1995, n. 934). Comunque, a differenza di quanto previsto dall’art. 420 c.p.c., la parte può partecipare anche per mezzo di un procuratore legale incaricato verbalmente, salva restando la facoltà dell’altra parte di richiedere a questo di giustificare i suoi poteri ai sensi dell’art. 1393 c.c. (Cass., 5.6.1995, n. 6292). Quanto alla partecipazione al tentativo dei rappresentanti delle associazioni professionali di categoria, l’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 non prevede come obbligatoria l’indicazione dei rappresentanti; non sanziona in alcun modo l’assenza di questi ultimi; né, tantomeno, vengono indicate le attività che i rappresentanti, quando presenti, sono ammessi a svolgere. Sul punto, la giurisprudenza sembra essersi attestata su una posizione “liberale”, affermando il principio secondo cui, dovendosi limitare il meno possibile la libertà negoziale delle parti, occorre ritenere che indicazione e partecipazione non siano previste come obbligatorie a pena di nullità ma condizionate solo alla iniziativa della parte interessata (Cass., 22.3.2013, n. 7270; ove la parte eserciti tale facoltà, l’ispettorato ha il dovere di convocare l’associazione professionale indicata dalla parte: Cass., 25.5.1999, n. 5071; v. anche Cass., 11.6.2003, n. 9386; Cass., 24.3.1997, n. 2569). Il termine di venti giorni entro cui il capo dell’ispettorato deve convocare i summenzionati soggetti è ordinatorio.
L’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 non riconosce efficacia esecutiva al verbale di avvenuta conciliazione redatto ai sensi del suo co. 5, che quindi resta un atto di composizione negoziale della lite. Tale esclusione è stata motivata in base alla circostanza che all’ispettorato non è attribuito alcun potere decisorio e che alla formazione del verbale non prende parte un magistrato, organo che concorre con la sua presenza a qualificare il negozio (Olivieri, G., Prime riflessioni, cit., 186; Carpi, F., Aspetti processuali, cit., 974; ma v. ora l’art. 12 d.lgs. 4.3.2010, n. 28, sul verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione, che è invece omologabile con decreto del presidente del tribunale e che vale come titolo esecutivo). Inoltre, è da escludere l’applicabilità in via analogica della disposizione di cui all’art. 411 c.p.c. in quanto dettata con specifico riferimento alla conciliazione in ambito lavoristico. Inutile dire quanto siano state negative le conseguenze di tale scelta legislativa. Tuttavia, là dove si riconoscesse al verbale di avvenuta conciliazione davanti all’ispettorato provinciale efficacia di scrittura privata autenticata (e non di atto pubblico redatto dall’organo della p.a., così Olivieri, G., Prime riflessioni, cit., 185), oggi, a seguito della modifica dell’art. 474 c.p.c. (attuata con l. 14.5.2005, n. 80 e l. 28.12.2005, n. 263), tale atto potrebbe fondare, relativamente alle sole obbligazioni di somme di denaro in esso contenute, una procedura espropriativa (ex art. 474, n. 2, c.p.c.; sul punto sia consentito rinviare per più approfondite argomentazioni a Nappi, P., Brevi note sulla possibile efficacia esecutiva del verbale di avvenuta conciliazione davanti all’Ipa, in Riv. dir. agr., 2007, 221 ss.).
Quanto alla individuazione delle domande relativamente alle quali sussiste l’obbligatorietà del tentativo in esame, la formula adottata dal co. 3 dell’art. 11 «chi intende proporre una domanda in giudizio», deve essere intesa restrittivamente, con la conseguenza che solo l’azione di cognizione ordinaria deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione (v. Cass., 16.5.2011, n. 10724), anche quando è più che probabile che il tentativo di conciliazione abbia esito negativo (come, ad es., quando la domanda di risoluzione del contratto d’affitto è chiesta per fatto e colpa del concessionario, denunciato anche in sede penale dal concedente: Cass., 14.12.1992, n. 13169). Si è altresì specificato che la necessità di un autonomo tentativo di conciliazione non sussiste per quelle domande che siano collegate ad altre pretese e contrasti già fatti valere in sede conciliativa (Cass., 10.7.2014, n. 15757).
A seguito della collocazione della disciplina originariamente contenuta nell’art. 46 l. n. 203/1982 all’interno dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011, essa risulta senz’altro applicabile a tutte le controversie attribuite alla competenza della sezione specializzata agraria, comprese quelle a conduttore non coltivatore diretto, in tal modo superandosi quell’orientamento giurisprudenziale (già avversato da parte della dottrina) secondo cui l’art. 46 non era applicabile in tale ipotesi, dato che tale norma non risultava espressamente richiamata dall’art. 23 della medesima legge, relativo alla disciplina dei rapporti di affitto a conduttore non coltivatore diretto (Cass., 20.3.2015, n. 5660; Cass., 14.12.2007, n. 26299; Cass., 16.7.2002 n. 10278).
Anche dopo l’intervento operato dal d.lgs. n. 150/2011, resta invece esclusa dall’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione l’ipotesi della domanda con la quale l’attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo, in quanto non ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario (Cass., ord. 21.6.2012, n. 10347; Cass., 24.6.2003, n. 10017; Cass., 6.6.2003, n. 9060; v. anche Cass., 29.9.2005, n. 19137). Si è inoltre escluso che l’istituto in discorso possa condizionare la richiesta di provvedimenti d’urgenza e, in genere, di altri provvedimenti cautelari (Trib. Reggio Emilia, 3.7.2004, Dir. giur. agr. amb., 2005, 329; Carpi, F., Aspetti processuali, cit., 973; Consolo, C., Commento all’art. 46, in Nuove leggi civ., 1982, 200), oppure un’azione esecutiva (Carpi, F., Aspetti processuali, cit., 973; Consolo, C., Commento all’art. 46, cit., 200; mentre la necessità del tentativo sussiste per la fase successivamente instaurata davanti alla sezione specializzata competente per il merito, così Cass., 21.4.2005, n. 8370; contra Cass., 15.2.2005, n. 2972; Cass., 24.6.2003, n. 10017), o ancora, una domanda di opposizione ordinaria di terzo (Cass., 28.4.1994, n. 4045). Non appare condivisibile l’opinione secondo cui la proposizione di un ricorso per ingiunzione avente per oggetto il credito per canoni di affitto di un fondo rustico deve necessariamente essere preceduto dal tentativo di conciliazione (Trib. Parma, 21.1.2013, in Dir. giur. agr. amb., 2013, 400; v. i rilievi già avanzati da Verde, G., La conciliazione, cit., 671, ove l’osservazione che si perverrebbe a una previa instaurazione del contraddittorio in un procedimento che di quest’ultimo, quantomeno in fase monitoria, fa a meno).
Per quanto concerne le domande riconvenzionali, la giurisprudenza è infine giunta alla soluzione che il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione deve sì precedere anche la proposizione di tali domande, ma solo quando per effetto della nuova domanda venga ampliato l’ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale (Cass., 26.5.2014, n. 11644; Cass., 14.11.2008, n. 27255; non è, inoltre, necessario che il convenuto instauri una nuova procedura conciliativa, potendo legittimamente utilizzare quella in corso se le parti compaiano dinanzi all’ispettorato perché convocate per la conciliazione sulla domanda principale: cfr. Consolo, C., Commento all’art. 46, cit., 200; Cass., 14.7.2003, n. 10993), sicché esso non è necessario quando la riconvenzionale sia fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall’attore (Cass. n. 27255/2008, cit.; Cass., 19.2.2002, n. 2388; Cass., 9.1.2002, n. 194; Cass., 4.4.2001, n. 4982 e altre), ipotesi di frequente ricorrenza in considerazione del nesso di dipendenza esplicitato dall’art. 36 c.p.c. Naturalmente, la proposizione di un’eccezione non deve mai essere preceduta dal tentativo di conciliazione (Cass., 24.6.2003, n. 10017 e Cass., 22.6.2001, n. 8596).
Pur prestandosi ad un utilizzo improprio, è comprensibile l’opinione secondo la quale non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione la riassunzione della causa davanti alla sezione specializzata agraria, avvenuta a seguito della pronuncia con cui il giudice di primo grado – o la corte di cassazione in sede di regolamento di competenza – abbia dichiarato l’incompetenza per materia del giudice inizialmente adìto (ex plurimis, v. Cass., 20.8.2015, n. 17011; Cass., 26.5.2005, n. 11197).
Quanto al coordinamento con le procedure di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 e di negoziazione assistita di cui al d.l. 12.9.2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla l. 10.11.2014, n. 162), fermo restando che le parti possono facoltativamente ricorrervi anche per risolvere controversie agrarie, nelle ipotesi di obbligatorietà occorre distinguere. Con riferimento alla mediazione obbligatoria, l’art. 23, co. 2, d.lgs. n. 28/2010 fa salve le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, che sono quindi esperiti in luogo di quelli previsti dal d.lgs. n. 28/2010. Quando, invece, con la domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari si chieda il pagamento di una somma di denaro non eccedente i cinquantamila euro, oltre al tentativo di conciliazione innanzi esaminato, in forza di quanto disposto dall’art. 3, co. 1 e 5, d.l. n. 132/2014, è altresì necessario (i.e. obbligatorio a pena di improcedibilità) invitare la controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita; scaduti i termini contemplati tanto dall’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 per il tentativo agraristico, quanto dall’art. 3 d.l. n. 132/2014 per la negoziazione obbligatoria, diviene possibile agire in giudizio, con la precisazione che tali termini possono decorrere contemporaneamente in quanto le due procedure possono essere esperite contestualmente (ex art. 3, co. 5, d.l. n. 132/2014).
I co. 2, 3 e 4, dell’art. 5, l. n. 203/82 – non sostituiti dal d.lgs. n. 150/2011 e quindi tutt’ora vigenti – disciplinano alcune ipotesi di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto che si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale. Per effetto del richiamo contenuto nell’art. 34, ult. co., l. n. 203/1982, la norma in esame trova applicazione anche nei contratti associativi. Inoltre, l’art. 23 della stessa legge estende anche tale disciplina ai contratti di affitto a non coltivatore diretto (Cass., 6.5.2008, n. 11054). Infine, in virtù dell’ult. co. dell’art. 53 l. n. 203, l’art. 5 è applicabile anche ai contratti considerati dai co. 3 e 4 dello stesso art. 53. In particolare, il co. 2 riconduce il requisito del grave inadempimento agli obblighi inerenti il pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto e di subconcessione. Cosicché la disciplina va completata facendo riferimento all’art. 21 relativamente al divieto di subaffitto ed al co. 8 dell’art. 11 d.lgs. n. 150/11 (previgente art. 46, co. 6, l. n. 203/1982) per quanto concerne il giudizio per morosità. Inoltre, occorre tener presente anche l’art. 43 l. n. 203/1982 secondo il quale la risoluzione di cui all’art. 5 non dà diritto ad alcun indennizzo a favore dell’affittuario in quanto essa non è incolpevole.
È anche da ricordare che la Cassazione, riconoscendo carattere sostanziale agli istituti in discorso, ha deciso che gli accordi di cui all’art. 45 l. n. 203/1982 possono validamente derogare tanto il disposto dei co. 2 e 4 dell’art. 5 l. 203/1982 quanto la regola contenuta nell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 (vigente l’art. 46, co. 6, l. n. 203/1982: Cass., 15.5.2012, n. 7536; Cass., 12.7.1996, n. 6328 e altre).
I caratteri delle fattispecie previste nel co. 2 dell’art. 5 l. 203/1982 unitamente alla ritenuta natura esemplificativa e non tassativa di tale elencazione (ex plurimis Cass., 14.5.2014, n. 10538), hanno consentito alla giurisprudenza di ricondurre la nozione di grave inadempimento al concetto della rimediabilità degli effetti derivanti dalla condotta del concessionario, con la conseguenza che in alcune ipotesi la rilevata irrimediabilità dell’inadempimento, ha indotto a ritenere non applicabile la particolare procedura prevista dal 3 co. dello stesso art. 5 l. 203/1982 (Cass., 3.4.2013, n. 8099; Cass., 16.1.2009, n. 978).
La comunicazione contenente la contestazione dell’inadempimento e l’illustrazione delle motivate richieste deve essere effettuata in forma scritta, non ammettendosi equipollenti di alcun genere (Cass., 28.4.1994, n. 4042), e deve, qualora l’affittuario si sia reso responsabile di una pluralità di inadempienze di cui alcune ritenute dal concedente sanabili ed altre non sanabili, concernere tutti gli addebiti per porre l’affittuario in grado di sanare quelli che a suo giudizio riterrà suscettibili di sanatoria e per consentire successivamente al giudice di valutare la gravità dell’inadempimento (Cass., 28.11.1996, n. 10597).
Poiché si ritiene che l’obbligo di contestazione di cui all’art. 5 l. n. 203/1982 abbia la medesima ratio che ispira il tentativo di conciliazione di cui all’art. 11 d.lgs. n. 150/2011, si è stabilito che la contestazione dell’inadempimento costituisce una condizione di proponibilità dell’azione di risoluzione del contratto d’affitto (Cass., 3.8.2004, n. 14810), e che il mancato decorso del termine di tre mesi non preclude la proposizione della domanda di risoluzione del concedente, in quanto la sussistenza di un inadempimento idoneo alla risoluzione, non sanato nel termine, è condizione dell’azione che, se mancante alla data della domanda, deve esistere a quella della pronuncia (Cass., 30.10.1995, n. 11343 e Cass., 29.4.1991, n. 4705). Si ritiene, inoltre, che gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 5, 3 co., l. n. 203/1982 e dall’art. 11, co. 3, d.lgs. n. 150/2011 non possono essere adempiuti con un’unica lettera raccomandata a.r. (e, quindi, i termini previsti dai due articoli non decorrono contemporaneamente), in quanto la distinta previsione normativa, la differenza strutturale e di campo degli adempimenti preventivi richiesti ed il coordinamento logico-sistematico tra gli stessi fanno sì che l’adempimento dell’obbligo alla comunicazione della diffida ad adempiere, ed il decorso dei tre mesi, devono precedere la convocazione dinanzi all’ispettorato per il tentativo di conciliazione (tra le tante v. Cass., 24.11.2003, n. 17855; Cass., 17.7.2002, n. 10387; per un diverso e più risalente indirizzo: Cass., 10.9.1985, n. 4676; Cass., 14.9.1989, n. 3926). In caso di mancata conciliazione ovvero quando quest’ultima non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al co. 3 dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011, il concedente potrà proporre il proprio ricorso davanti alla sezione specializzata territorialmente competente. Quindi, prima di poter proporre domanda in giudizio, il concedente deve attivare entrambe le menzionate procedure che, sommate tra loro, richiedono un tempo fisiologico di almeno centocinquanta giorni.
Adempiuti i summenzionati obblighi il concedente può proporre domanda in giudizio (ovviamente la stessa che ha costituito oggetto del tentativo di conciliazione) e in virtù del co. 8 dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011, quando l’affittuario è convenuto in giudizio per morosità, il giudice alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso, su istanza di quest’ultimo (anche se non espressa con formula sacramentale: Cass., 22.4.1995, n. 4585; Cass., 23.8.1989, n. 3745), un termine perentorio e non prorogabile (Cass., ord. 23.8.2013, n. 19480), non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti. Il giudice ha l’obbligo, e non una mera facoltà, di concedere all’affittuario tale termine, purché l’affittuario moroso formuli al riguardo un’istanza inequivoca per porre fine al merito della lite (Cass., 7.11.2013, n. 25053; ciò che non accade quando l’affittuario subordina la propria richiesta alla mancata reiezione della domanda del concedente: Cass., 19.1.2010, n. 714; Cass., 8.1.2005, n. 259). Peraltro, riequilibrando a fini di effettività l’ago della bilancia, l’art. 11, co. 8, d.lgs. n. 150/2011 prevede che tali canoni vengano rivalutati, fin dall’origine, non solo in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT, ma anche maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità. Nel caso in cui il pagamento non avvenga e, in ipotesi, l’affittuario venga condannato al pagamento dei canoni ed al rilascio del fondo, la sentenza che reca tale ultima condanna potrà essere eseguita solo al termine dell’annata agraria in corso al momento della pronuncia (art. 11, co. 11, d.lgs. n. 150/2011).
In ordine alla problematica concernente la possibilità di conseguire la cessazione di un affitto di fondo rustico utilizzando il procedimento sommario di licenza o sfratto di cui agli artt. 657 ss. c.p.c., occorre rilevare che l’art. 661 c.p.c. individua la competenza funzionale del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che nel caso di opposizione dell’intimato, là dove si rilevi la sussistenza di una controversia interessante un contratto agrario il giudice dovrà ordinare la rimessione della causa alle sezioni agrarie, senza che gli sia consentito emanare l’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. (Cass., 4.1.2000, n. 17; Cass., 21.5.1999, n. 4957; v. anche Cass., 27.2.1995, n. 2236). Là dove, invece, il giudice agrario venga direttamente adìto con citazione per la convalida di sfratto per finita locazione ovvero per morosità, non vi è uniformità di opinioni sull’applicabilità innanzi ad esso del procedimento di cui all’art. 657 ss. c.p.c. (in senso negativo Trib. Parma, 16.6.2005, in Dir. giur. agr. amb., 2006, 466; favorevole, invece, Trib. Mantova, 19.10.2012, ivi, 2013, 107).
Il co. 11 dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011, recependo il contenuto dell’abrogato art. 47, co. 2, l. n. 203/1982, prevede che il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell’annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva (dovendosi escludere l’applicabilità analogica dell’istituto alla diversa ipotesi di ordinanza cautelare: Trib. Reggio Emilia, 1.3.2012, in Dir. giur. agr. amb., 2012, 347). In forza della disposizione in esame il rilascio del fondo va disposto alla scadenza del termine della annata agraria in cui è stata pronunciata sentenza esecutiva, senza alcuna distinzione in relazione al motivo per il quale viene disposto il rilascio (scadenza contrattuale, inadempimento o altre cause), e pertanto anche nel caso in cui il rilascio stesso debba aver luogo a seguito del venir meno del diritto di ritenzione spettante al conduttore ex art. 20 l. n. 203/1982 (Cass., 8.7.2005, n. 14449; v. anche Cass., 26.5.2005, n. 11195).
L’effetto principale da riconoscersi alla disposizione è quello di evitare l’applicabilità dell’art. 821 c.c.: concedendo all’escomiato la possibilità di separare i frutti, si impedisce al proprietario della cosa che li produce, che ai sensi dell’art. 821, co. 1, c.c. è proprietario anche dei frutti, di ritenerli, pure se la pronuncia idonea a fondare l’esecuzione è stata emessa prima della loro maturazione e del loro distacco (Bellantuono, D., La nuova disciplina dei contratti agrari, in Foro it., 1982, V, 129).
Per quanto concerne la situazione che si viene a determinare nella pendenza del termine, fermo restando che l’istituto in esame può senz’altro essere invocato contro la pretesa di conseguire il rilascio prima del tempo fissato dalla legge (Cass., 11.6.2003, n. 9379), è preferibile ritenere che l’annata agraria deve decorrere affinché possa verificarsi lo spossessamento di cui all’art. 608 c.p.c., mentre gli adempimenti preliminari e funzionali rispetto al rilascio potrebbero essere compiuti durante la pendenza del termine (Consolo, C., Commento all’art. 47, in Nuove leggi civ., 1982, 1514); sicché si tratterebbe della temporanea ineseguibilità di un titolo esecutivo di per sé valido (Germanò, A., Controversie in materia agraria, in Dig. civ., IV, Torino, 1989, 319; Consolo, C., Commento all’art. 47, cit., 1514; Nappi, P., Tutela giurisdizionale e contratti agrari, cit., 398; diversamente Carpi, F., Aspetti processuali, cit., 984 secondo il quale la fattispecie deve essere inquadrata nella carenza di esigibilità del diritto al rilascio fino alla scadenza del termine, perché mancherebbe una delle qualità, prescritte dall’art. 474 c.p.c. per il titolo esecutivo). Per quanto concerne l’individuazione dei rimedi utilizzabili a fronte di un’esecuzione iniziata prima della scadenza del termine vi è incertezza se debba essere utilizzata l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, da trattarsi sempre con il rito del lavoro (cfr. Cass., 30.10.1987 n. 8018), o l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (Consolo, C., Spunti per una valutazione della riforma del processo agrario, in Giur. it., 1984, IV, 35).
Il co. 10 dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 (corrispondente all’ult. co. dell’abrogato art. 46 l. n. 203/1982), prevede che «costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., anche l’esecuzione di una sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l’integrità economica dell’azienda o per l’allevamento di animali». Tale norma, la cui ratio risulta fortemente sminuita dalla oramai generalizzata provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, oltre che essere posta a presidio dell’interesse oggettivo alla produzione agricola, obiettivo comune al già esaminato art. 11, co. 11, d.lgs. n. 150/2011 (previgente art. 47, co. 2, l. n. 203/1982), persegue anche una finalità chiaramente “assistenziale” a favore del concessionario. Con una formulazione che richiama alla mente il contenuto dell’art. 36, co. 1, Cost., la norma tipizza in senso soggettivo, con riguardo alle condizioni in cui può venire a trovarsi il concessionario a seguito dell’escomio, il requisito della gravità ed irreparabilità del pregiudizio, limitando il giudice nell’esercizio della discrezionalità, che normalmente gli concede l’art. 373 c.p.c., nel valutare la eventuale ed eccezionale sproporzione fra il vantaggio che il proprietario ricava dalla esecuzione e lo svantaggio che da questa deriva per il concessionario. Quindi, la tipizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi appena menzionati, impone al giudice d’appello l’obbligo di concedere la sospensione dell’esecuzione quando, sulla base delle prove appositamente fornite dalla parte istante (per tutte v. App. Roma, ord. 25.1.1985, in Nuovo dir. agr., 1986, 154), dal procedimento in camera di consiglio di cui al co. 2 dell’art. 373 c.p.c. emergano entrambe o anche solo una delle due situazioni previste dal co. 10 dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 (entrambe di ardua verificazione: v. Finocchiaro, G., La sospensione dell’esecuzione delle sentenze in materia agraria, in Diritto agrario e processo: aspetti attuali, Atti del Convegno Nazionale - Cremona 12-13 novembre 1993, Cremona, 1994, 188 ss.; Consolo, C., È davvero sempre grave ed irreparabile – ex art. 373 c.p.c. – il danno conseguente al rilascio forzato di un immobile (o di un fondo) adibito ad attività d’impresa?, in Giur. it., 1986, I, 2, 175).
Artt. 48, 97, 108 r.d. 30.1.1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); r.d. 28.10.1940, n. 1443 (Approvazione del Codice di procedura civile); l. 2.3.1963, n. 320 (Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie); l. 22.7.1966, n. 606 (Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti); l. 22.7.1966 n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue); l. 11.2.1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto di fondi rustici); l. 10.5.1976, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale); l. 3.5.1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari); l. 14.2.1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3.5.1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi); d.lgs. 1.9.2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della l. 18.6.2009, n. 69).
Calamandrei, P., Diritto agrario e processo civile, in Atti del Primo Congresso nazionale di diritto agrario, Firenze, 1935; Denti, V., Riflessioni sul rito agrario, in Giur. agr. it., 1989, 323; Germanò, A., Controversie in materia agraria, in Dig. civ., IV, Torino, 1989, 300 ss.; Germanò, A., Manuale di diritto agrario, VI ed., Torino, 2006; Luiso, F.P., Il rito delle controversie agrarie e l’art. 409, n. 2, c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 499; Nappi, P., Tutela giurisdizionale e contratti agrari, Milano, 1994; Nappi, P., Processo agrario, in Enc. dir., Annali, II, 1, Milano, 2008, 617; Trocker, N., Sezioni specializzate e partecipazione dei laici all’esercizio della giurisdizione civile, in Studi in onore di E.T. Liebman, I, Milano, 1979, 617; Verde, G., Processo agrario e aspetti processuali della l. 3 maggio 1982, n. 203, in Riv. dir. agr., 1983, I, 157.