RINVENIMENTO
Si dice rinvenimento l'operazione di riscaldamento di un prodotto. metallurgico temprato (v. tempra), a temperature inferiori all'intervallo critico.
Il rinvenimento può esser seguito da raffreddamento rapido o lento. Negli acciai che vanno soggetti a fragilità di rinvenimento, fenomeno, questo, particolarmente accentuato negli acciai al cromonichel, si debbono evitare temperature di riscaldamento comprese tra 400° e 550° e si deve accelerare il raffreddamento (ad es., in acqua o in olio o quanto meno in aria), se queste temperature sono superiori a 550°.
Con questa operazione si consegue lo scopo o di eliminare almeno la parte più nociva delle tensioni interne prodotte dalla tempra o dalle lavorazioni a freddo (rinvenimento a temperature relativamente basse: vedi, ad es., alla voce cementazione il rinvenimento degli acciai cementati e temprati, ed alla voce ottone il rinvenimento degli ottoni lavorati a freddo), o di variare le proprietà meccaniche. Graduando opportunamente la temperatura e la durata del rinvenimento, si possono variare a piacimento, entro certi limiti, queste proprietà. Per i particolari dell'operazione di rinvenimento e per i mutamenti della microstruttura e delle proprietà meccaniche e fisiche che ad essi si accompagnano, vedi termici, trattamenti.