ritardi di pagamento
ritardo di pagaménto locuz. sost. m. – Inteso come violazione delle modalità temporali di esecuzione della prestazione, il ritardo di pagamento assume una peculiare rilevanza economica e giuridica nel settore delle transazioni commerciali, costituendo un rischio per l’equilibrio finanziario e per la sopravvivenza delle imprese, specie di medie e piccole dimensioni. Il legislatore italiano, con il d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (attuativo della direttiva 2000/35/CE, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), nella consapevolezza che il fenomeno costituisce un inadempimento contrattuale reso finanziariamente attraente per i debitori, a causa dei bassi tassi degli interessi di mora e della lentezza delle procedure di recupero del credito, è intervenuto sul tema introducendo rimedi volti a colpire i ritardi e ad arginare le conseguenze economiche negative che essi producono in danno del creditore. L’applicazione della disciplina del decreto legislativo, ratione temporis limitata ai contratti stipulati dopo il 7 agosto 2002, presuppone l’esistenza di un’obbligazione di pagamento e, dunque, di una prestazione avente a oggetto una somma di denaro, derivante da transazioni commerciali, cioè da contratti stipulati tra imprenditori (cosiddetto business to business, in cui rientrano i contratti conclusi dagli esercenti una libera professione, mentre sono esclusi i contratti stipulati dai consumatori) ovvero tra imprenditori e pubbliche amministrazioni, che abbiano ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il corrispettivo di un prezzo. Ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 231/2002, i ritardi di pagamento sono configurabili tutte le volte in cui si riscontri l’inosservanza dei termini di pagamento di fonte contrattuale o legale. Il legislatore, al fine di rafforzare la tutela del creditore, ha disciplinato i termini di pagamento, gli effetti dell’inadempimento e la misura degli interessi moratori. La disciplina introdotta dal decreto legislativo ha inciso sulla regola fissata dall’art. 1284 cod. civ., prevedendo l’applicazione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, di un saggio degli interessi moratori significativamente superiore a quello codicistico. L’art. 4 del decreto legislativo ha inoltre introdotto un meccanismo di decorrenza automatica degli interessi di mora, che prescinde dalla formale intimazione in forma scritta da parte del creditore prevista dall’art. 1219 cod. civ., primo comma. Gli interessi moratori non sono dovuti qualora il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il legislatore, limitando l’autonomia contrattuale delle parti, ha inoltre previsto che l’accordo avente a oggetto il termine del pagamento o le conseguenze del ritardato pagamento è nullo se risulta gravemente iniquo in danno del creditore. La grave iniquità deve essere valutata in concreto, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti, ai rapporti commerciali tra i medesimi e a ogni altra circostanza, e deve ritenersi esistente nel caso in cui l’accordo, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare liquidità aggiuntiva al debitore a spese del creditore ovvero nel caso in cui l’appaltatore o il subfornitore principale impongano ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini a essi concessi. Il giudice, accertata la grave iniquità dell’accordo, ne dichiara, anche d’ufficio, la nullità e applica i termini legali ovvero riconduce a equità il contenuto dell’accordo. Il richiamato decreto legislativo contempla, infine, un’azione collettiva esperibile dalle associazioni di categoria degli imprenditori, diretta a ottenere, tra l’altro, l’inibizione dell’uso di clausole inique e l’adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni.