SEMINARIO
. Istituto ecclesiastico, dove gli aspiranti al sacerdozio ricevono la formazione spirituale e culturale necessaria per il sacro ministero. Nei primi secoli della Chiesa non si hanno vestigi di simili istituti, non potendosi considerare come tali le scuole teologiche di Antiochia e di Alessandria dei secoli II-III; né allora ve n'era bisogno, perché l'ordinazione sacerdotale si riceveva in età matura, e generalmente dopo un servizio di molti anni nei gradi minori presso qualche chiesa. S. Agostino è ritenuto come l'iniziatore dei seminarî, per avere introdotto tra il suo clero la vita in comune, con un orario per le occupazioni di studio e preghiera. Il suo esempio fu imitato in altre diocesi dell'Africa, e ben presto anche in Italia, Gallia e Spagna, come mostrano l'istituzione di S. Fulgenzio in Cagliari, e quelle di Milano e di Nola, e i decreti del II concilio di Tours, e del II e IV di Toledo. Anche l'Inghilterra, poco tempo dopo la sua conversione al cattolicismo per opera dei monaci inviati da S. Gregorio Magno, contò fiorenti scuole per il clero, e da esse partirono missionari per altre regioni. Nell'impero dei Franchi per opera di vescovi e principi, e specialmente di Carlo Magno, fu molto promossa la formazione del clero nelle scuole erette presso gli episcopî e i grandi monasteri; soprattutto è celebre la regola di Crodegango, che ebbe influsso notevole in molte altre regioni. Nel Medioevo fiorirono le scuole presso grandi abbazie benedettine e chiese cattedrali; fra esse è da ricordare quella del patriarchio Lateranense di Roma. Dopo il secolo XII queste scuole andarono decadendo per il sorgere delle grandi università, dove celebri maestri insegnavano filosofia, teologia e diritto civile e canonico. In queste città universitarie esistevano collegi, nei quali gli ecclesiastici potevano condurre una vita confacentesi al loro grado e prepararsi convenientemente al ministero delle anime. Ma quando la vita della scolaresca universitaria si fece licenziosa, e nell'insegnamento si introdussero novità ed errori pericolosi, le autorità ecclesiastiche pensarono a far sorgere speciali istituti, con proprie scuole e maestri, per la formazione del clero. Verso la metà del sec. XV il cardinale Capranica fondò in Roma un collegio per chierici, tuttora esistente con il suo nome; circa un secolo dopo, S. Ignazio iniziava il Collegio Germanico; e i buoni frutti di questi collegi, e di altri sorti sulle loro orme in altre parti, determinarono il Concilio di Trento (sessione 23ª) a emanare l'obbligo del seminario in tutte le diocesi. Molti vescovi, fra cui S. Carlo Borromeo, furono solleciti a eseguire il decreto, e fecero sorgere i seminarî, che furono detti conciliarî; altri furono più lenti, anche per le difficoltà frapposte dai governi civili; ma i papi non cessarono mai di insistere su tale obbligo, come sempre difesero strenuamente i diritti della Chiesa su quegli istituti di formazione del clero, specialmente contro le pretese del cesaropapismo e del giuseppinismo.
Il nuovo codice di diritto canonico, promulgato nel 1918, rinnovò, con qualche modificazione, i decreti del Tridentino. Attualmente i seminarî sono di due gradi: il minore, per l'insegnamento letterario, e il maggiore, per l'insegnamento filosofico e teologico. Ogni diocesi, possibilmente, deve avere ambedue i seminarî; varie diocesi però possono avere un seminario comune, o interdiocesano; e non è raro il caso di un seminario regionale per tutte le diocesi della stessa regione ecclesiastica. Il seminario diocesano è eretto e dipende dal vescovo, a cui spetta anche la nomina del personale dirigente e insegnante; per la vigilanza su esso è aiutato da un duplice ceto di consiglieri, uno per la disciplina, e l'altro per l'amministrazione temporale. I seminarî interdiocesani e regionali esigono l'intervento della S. Sede, e sono retti da statuti speciali. L'insegnamento filosofico, che dura almeno un biennio, e quello teologico, almeno un quadriennio, sono impartiti secondo il metodo tradizionale, detto scolastico, che si muove sulle orme di S. Tommaso d'Aquino.
L'alta sorveglianza della S. Sede su tutti i seminarî viene esercitata da uno speciale dicastero, detto S. Congregazione dei seminarî e università degli studî. Da esso dipende la concessione della facoltà di conferire i gradi accademici nelle scienze ecclesiastiche, e le norme relative sono state recentemente emanate con alti criteri moderni nella costituzione Deus Scientiarum Dominus, e nelle unite ordinazioni del 1° luglio 1931.
In Italia tutti i seminarî, a norma dell'art. 39 del concordato con la S. Sede del 1929, dipendono unicamente dalle autorità ecclesiastiche, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno. Al presente si contano 13 seminarî maggiori regionali, la cui data di erezione è recente. Molti dei seminarî diocesani hanno un passato glorioso, e non pochi sono quelli che vantano una ricca biblioteca.