SEPARAZIONE dei beni
Dei varî ordinamenti giuridici, a cui possono essere assoggettati in conseguenza del matrimonio i beni dei coniugi, il regime della separazione è quello che lascia a ognuno dei coniugi la libera amministrazione e disponibilità dei proprî beni.
Diritto romano. - Se nei matrimonî seguiti da conventio in manum tutti i beni della donna sui iuris passavano nel patrimonio del marito o del paterfamilias di questo, caratteristico del primitivo matrimonio sine manu è, invece, il sistema della separazione dei beni. La dote, infatti, entra a fare parte del patrimonio del marito, diventa sua proprietà; gli altri beni non costituiti in dote, che la donna eventualmente abbia, rimangono in proprietà di lei se essa è sui iuris, altrimenti nel suo peculium. Si può dire, perciò, che il matrimonio sine manu non produce effetti sull'ordinamento giuridico del patrimonio dei coniugi. Il complesso dei beni non dotali, anticamente detti bona recepticia, in seguito bona extra dotem, appare nel diritto ultimo col nome greco di παράϕερνα, ossia di beni parafernali, nome che probabilmente in origine designava solo una specie dei beni suddetti e, precisamente, gli effetti personali della donna (v. parafernali, beni).
Circa i beni acquistati dalla donna durante il matrimonio, e di cui essa non può provare la provenienza, vige la presunzione detta muciana; per cui si deve ritenere che quei beni provengano dal marito.
Diritto italiano (cod. civ., articoli 1425-1432). - Il diritto italiano riconosce tre tipi fondamentali di rapporti patrimoniali tra coniugi: il regime dotale, il regime della comunione degli utili, il regime della separazione dei beni. I tre regimi non sono esclusivi l'uno dell'altro e perciò nulla vieta che, mentre una parte dei beni dei coniugi è soggetta a un regime, un'altra parte sia sottoposta a un regime differente. Poiché, tanto il regime dotale, quanto quello della comunione degli utili, presuppongono un'apposita convenzione delle parti che li costituisca; se essa manca subentra per legge il regime della separazione dei beni, che, in contrapposto ai primi due, rappresenta il sistema legale dell'organizzazíone dei patrimonî dei coniugi; legale, appunto per la fonte che lo costituisce. Parafernali sono detti i beni della moglie che restano fuori della dote o della comunione, oppure l'intero suo patrimonio quando essa non abbia costituito né dote, né comunione. Per conseguenza, i beni parafernali, data la loro natura, non sono destinati a sostenere gli oneri del matrimonio pur potendo esservi esposti, giacché per l'art. 138 cod. civ. (unica garenzia, dopo l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale, dell'unità familiare e della reciprocità dei doveri) la moglie si può trovare in condizioni di dover contribuire anche con essi a mantenere, educare e istruire la prole. Di siffatti beni la moglie ha la proprietà, l'amministrazione e il godimento; e il marito non ha diritto di amministrarli, né di esigerne i crediti, a meno che non ne abbia avuto mandato dalla moglie. Questo mandato, a sua volta, può contenere la clausola che il marito debba rendere conto dei frutti. In tal caso egli contrae le medesime obbligazioni del mandatario e risponde verso la moglie come qualunque altro mandatario. Se però il mandato di amministrazione non contiene la suddetta clausola, allora subentra la legge la quale, presumendo che i frutti si siano spesi per l'utilità comune e che la moglie voglia contribuirvi ugualmente, stabilisce che il marito e i suoi eredi alla prima domanda della moglie o allo scioglimento del matrimonio sono tenuti a consegnare soltanto i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati. La stessa norma, e per lo stesso motivo, si applica nell'ipotesi che il marito abbia amministrato e goduto dei beni senza mandato espresso da parte della moglie, però senza sua opposizione (mandato tacito). Se il marito, invece, assume o continua l'amministrazione e il godimento dei suddetti beni nonostante l'opposizione della moglie, viene considerato come possessore di mala fede e per conseguenza tenuto a rendere anche i frutti consumati. A questo rendimento sono tenuti allora anche i suoi eredi. Sul marito, che amministra e insieme gode dei beni parafernali (con o senza mandato), incombono gli obblighi cui è tenuto l'usufruttuario. Ciò, peraltro, non significa che il godimento di quei beni da parte del marito sia da considerare come un usufrutto, non avendo di questo né la natura, né il contenuto. Le disposizioni relative agli obblighi e alle responsabilità si applicano ugualmente nell'ipotesi meno frequente in cui la moglie abbia l'amministrazione e il godimento dei beni del marito. La separazione giudiziale, quale rimedio per fare cessare la comunione o il regime, dotale, non è soggetta a regole differenti.
V. anche dote; comunione: Comunione dei beni tra coniugi. Per la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, v. la voce Successione.
Bibl.: Per il diritto romano: G. Castelli, I παράϕερνα nei papiri greco-egizi e nelle fonti romane, in Scritti giuridici, Milano 1923; R. Sohm, Institutionem, 17ª ed., Monaco 1923, p. 513; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Roma 1925, p. 374 segg.; S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, 2ª ed., I, ivi 1928, p. 408; E. Cuq, Manuel des institutions juridiques des Romains, 2ª ed., Parigi 1928, p. 178 segg.; H. Siber, Römische Recht, II, Berlino 1928, p. 301. Per il diritto ital.: B. Brugi, Istit. di dir. civile, 2ª ed., Milano 1907, par. 80; G. P. Chironi, Istit. di dir. civile italiano, 2ª ed., II, Roma 1912, p. 292; B. Dusi, Istit. di dir. civile, II, Torino 1929, p. 116; R. De Ruggiero, Istit. di dir. civile, Messina 1934, 7ª ed., II, p. 164 segg., e l'ampia bibliografia ivi citata a p. 112, n. 3.