SOCIETÀ (XXXI, p. 1002)
Società civile e commerciale (p. 1003). - Il r. decr. legge 24 luglio 1936, n. 1548, provvede alla costituzione di un corpo di revisori che dispongano del prestigio e dell'autorità necessarî per esercitare la funzione sindacale nelle società per azioni e rafforza la posizione e l'autorità dei sindaci. All'uopo è stato disposta l'istituzione di un ruolo ufficiale dei revisori dei conti; le società per azioni con capitale non inferiore a un milione devono scegliere almeno uno (su tre) o due (su cinque) sindaci effettivi tra coloro che sono iscritti in detto ruolo. Le altre società, che abbiano un capitale superiore a un milione, devono scegliere uno dei sindaci effettivi fra gli iscritti da non meno di tre anni nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri. I sindaci durano in carica tre anni e costituiscono un collegio presieduto, ove ne facciano parte degli iscritti all'albo revisori dei conti, da uno di costoro. Sono retribuiti con un assegno fisso stabilito prima della loro nomina.