testamento biologico
Documento con cui una persona capace di intendere e di volere esprime la propria volontà circa le terapie e i trattamenti sanitari ai quali desidera o non desidera essere sottoposta nell’eventualità in cui dovesse perdere la capacità di esprimersi. Le volontà raccolte nel t. b. sono dunque dichiarazioni anticipate espresse in forma scritta, che acquistano valore nel caso in cui, dopo un trauma (per es., un incidente o un ictus) oppure nella fase terminale di una malattia, la persona non sia più in grado di comunicare e di interagire con il mondo esterno. Nel t. b., una persona può esprimere anticipatamente la richiesta o il rifiuto anche per atti medici collaterali, per es. l’assistenza in una struttura sanitaria o a casa propria, nonché la designazione di una persona come tutore incaricato di esprimere e difendere il proprio volere durante lo stato di incoscienza.
Secondo l’art. 35 del Codice italiano di deontologia medica «il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente» e «in ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona». Di fronte alle proposte terapeutiche del medico, il paziente è sempre titolare di diritti, in partic. del diritto di ricevere un’adeguata e comprensibile informazione sul proprio stato di salute, sulle alternative di cura e sulle loro prevedibili conseguenze, il diritto di esprimere il proprio consenso o dissenso (informato) alle cure; il diritto di far nominare dal giudice un ‘amministratore di sostegno’ nell’eventualità di una perdita di coscienza, ossia un fiduciario che possa dialogare con il medico al fine di tutelare le volontà del paziente che non sia più in grado di esprimersi. Nonostante le norme attualmente vigenti, nella pratica la questione del rapporto fra dichiarazioni anticipate e scelte mediche si rivela molto complessa. Nei casi di contrasto tra la volontà del paziente (o dei suoi familiari) e la decisione del medico, ci si trova di fronte a un dilemma da dirimere in sede giuridica. Attualmente (2009) in Italia si dibatte sull’introduzione di una specifica legge che dia valore legale alle dichiarazioni anticipate espresse in forma scritta.