Organo di giurisdizione amministrativa di primo grado, competente a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi lesivi di un interesse legittimo. Ogni TAR è competente nella circoscrizione della regione cui appartiene e ha sede nel capoluogo regionale. Ciascun t. amministrativo ha un proprio presidente e almeno cinque magistrati amministrativi. Questi si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari. Le decisioni vengono adottate con l’assenso di tre giudici e sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.