UDITORE
. Qualifica del magistrato al grado iniziale della carriera. V. giudiziario, ordinamento, XVII, p. 309.
Uditori di Rota. - Sono detti uditori i prelati che compongono il tribunale ecclesiastico della Sacra Rota Romana. Il loro numero ha variato lungo i secoli, né si trova fissato nel Codice di Diritto canonico (cfr. can. 1598, par. 1); nelle Regulae speciales del 1908 si stabiliva a dieci, ma nelle Normae del 24 giugno 1934 il numero è lasciato nuovamente indeterminato. Essi sono eletti dal papa e debbono essere sacerdoti di età matura e forniti di laurea in diritto canonico e civile. Formano un collegio presieduto dal loro decano, come primo tra pari. Giunto al 75° anno d'età l'uditore diventa emerito e cessa di essere giudice. Ognuno degli uditori può scegliersi due (il decano, tre) aiutanti di studio (secreti), dei quali uno può essere dal collegio rotale riconosciuto ufficialmente. L'uditore è responsabile dei danni che le parti litiganti avessero subito per sua grave negligenza o colpa.