ufficiale Qualifica e denominazione generica di persona incaricata di pubblico ufficio e del personale delle forze armate o dei corpi militarizzati, avente il grado da sottotenente (guardiamarina per la marina) in su e analogamente di coloro che sono preposti a dirigere i vari servizi sulle navi mercantili.
Nelle forze armate gli u. sono destinati al comando e all’addestramento delle truppe. Sono u. anche coloro che esplicano in seno alle forze armate attività dirigenziali o di alto contenuto tecnico e amministrativo (medici, ingegneri, commissari ecc.) e, per assimilazione, quanti, per elevatezza di funzioni sono di livello pari ai precedenti (per es., cappellani militari). Gli u. si differenziano per gradi secondo una determinata gerarchia: u. inferiori (sottotenenti, tenenti, capitani), u. superiori (maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli), u. generali (di brigata, di divisione, di corpo d’armata); per alcuni particolari servizi (tecnici e logistici) nei gradi di generale vengono conservate le antiche denominazioni di maggiore generale, di tenente generale e di generale ispettore. L’aeronautica militare impiega le stesse denominazioni di grado salvo che i gradi di generale del ruolo naviganti sono indicati rispettivamente come generale di brigata, di divisione e di squadra aerea. La marina militare impiega le denominazioni tradizionali di guardiamarina, sottotenente di vascello, tenente di vascello per gli u. inferiori; capitano di corvetta, di fregata, di vascello per gli u. superiori; di controammiraglio, ammiraglio di divisione, ammiraglio di squadra per gli u. generali. Tali denominazioni sono state estese anche agli appartenenti ai corpi della marina militare diversi dallo Stato maggiore (genio navale, armi navali, medici, commissari e porto, con qualche leggera variante nelle denominazioni dei due gradi più elevati). U. giudiziario Pubblico u. ausiliario del giudice addetto all’Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP, istituito presso ciascuna corte o tribunale ai sensi dell’art. 3 del r.d. 12/1941), o più in generale all’espletamento degli atti ordinati dall’autorità giudiziaria o richiesti dal cancelliere o da una parte processuale. Opera sotto la sorveglianza del magistrato capo dell’ufficio giudiziario. Con riferimento all’ambito penale, l’u. giudiziario provvede alla notificazione degli atti giudiziari e dà atto dell’attività svolta mediante processo verbale.