Delitto commesso da chiunque si appropria di una funzione pubblica o di attribuzioni inerenti a un pubblico impiego (art. 347 c.p.); oppure dal pubblico ufficiale o impiegato che, essendo venuto a conoscenza del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continui a esercitarle. Ai fini della consumazione del delitto, occorre la concreta assunzione delle predette funzioni. L’elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà di esercitare arbitrariamente funzioni e attribuzioni.