Delitto commesso da chi per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini (art. 631 c.p.). Si definisce termine ogni cosa, artificiale o naturale, idonea a delimitare gli immobili (recinzioni, siepi, filari ecc.). L’appropriazione si identifica nel disporre della cosa uti dominus, ovvero come se se ne avesse la proprietà. Soggetto attivo del reato deve essere naturalmente una persona diversa dal proprietario. Ai fini della configurazione del delitto non è necessario che l’agente tragga vantaggio, essendo sufficiente la mera rimozione o l’alterazione dei termini. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico consistente nell’intenzione di appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile.
Ai fini della consumazione del delitto, occorre la concreta assunzione delle predette funzioni. L’elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà di esercitare arbitrariamente funzioni e attribuzioni.
Usurpazione di funzioni pubbliche