Per abuso del diritto si intende, in generale, ogni forma anormale di esercizio di un diritto che, senza realizzare alcun interesse per il suo titolare, provoca un danno o un pericolo di danno per altri soggetti. Si tratta di una figura assai controversa e non espressamente accolta nel Codice civile (a differenza, ad esempio, del BGB tedesco). Secondo alcuni un’applicazione dovrebbe essere ravvisata nel divieto di atti emulativi previsto dall’art. 833 c.c. L’atto abusivo viene considerato come illecito ex art. 2043. Il termine è usato in senso più ampio con riferimento a un potere il cui esercizio è effettuato per un fine diverso da quello per cui è stato conferito (art. 330 c.c.; art. 1394 c.c.).