Accettazione di una sentenza nei confronti della quale si sia soccombenti con conseguente estinzione del potere di impugnarla (Impugnazioni. Diritto processuale civile). Nell’art. 329 del c.p.c. se ne distinguono tre forme: l’acquiescenza espressa (primo comma), ossia l’atto giuridico unilaterale con cui la parte esprime la volontà di accettare il contenuto della sentenza (personalmente o attraverso il suo procuratore munito di mandato speciale, senza bisogno di accettazione della controparte); l’acquiescenza tacita (disciplinata anch'essa nel primo comma), che si manifesta mediante atti incompatibili con la volontà di impugnare la sentenza (per esempio, la sottoscrizione di una quietanza liberatoria); l’acquiescenza presunta (secondo comma), che concerne i capi della sentenza che non vengono impugnati, poiché l’impugnazione parziale della sentenza comporta l’acquiescenza alle parti che non sono state impugnate (laddove siano autonome, ovvero non legate in maniera inscindibile alle prime).
Appello. Diritto processuale civile
Impugnazioni. Diritto processuale civile
Ricorso per cassazione. Diritto processuale civile