Vantaggio patrimoniale, non giustificato da ragioni suscettibili di tutela legale, conseguito da un soggetto a danno di un altro. L’arricchimento fa sorgere, in capo al soggetto ingiustificatamente arricchitosi, l’obbligazione di indennizzare il soggetto danneggiato della correlativa diminuzione patrimoniale e, qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta deve restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda. Il Codice civile ha introdotto l’azione generale di arricchimento (art. 2041), di cui occorre segnalare il carattere sussidiario (art. 2042), in quanto può essere esperita dal danneggiato solo quando egli non possa esercitare un’altra azione per la riparazione del danno subito. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l’azione di arricchimento è esperibile anche nei confronti della pubblica amministrazione (per es., da parte di chi abbia effettuato in suo favore prestazioni lavorative e subordinate non riconducibili a un rapporto di lavoro), quando vi sia da parte di questa il riconoscimento dell’utilità della prestazione ricevuta, che può però consistere in qualsiasi forma di utilizzazione (ivi compreso un mero risparmio di spesa).