Locuzione adoperata per indicare i beni degli enti ecclesiastici nella legislazione eversiva delle proprietà ecclesiastiche, dal 1855 (anno della l. piemontese 878, con la quale ebbero inizio le soppressioni), al 1929 (Concordato lateranense), di cui è fondamentale la l. 3096/7 luglio 1866. La legislazione eversiva mirava a diminuire la potenza politica della Chiesa, considerata ostile all’unificazione italiana e avversa alle concezioni liberali. I suoi principi furono sovvertiti nel Concordato che diede al governo la facoltà di riconoscere la personalità degli enti ecclesiastici, così secolari come regolari; lo Stato rinunziò a qualsiasi ingerenza nell’amministrazione degli enti ecclesiastici non congruabili e si impegnò a non assoggettare a conversione gli immobili. Da parte sua la Chiesa accordò contestualmente piena condonazione a tutti coloro che a seguito delle leggi eversive si trovassero in possesso di beni ecclesiastici.