Nell’esercizio dei loro diritti sindacali, i lavoratori hanno facoltà di riunirsi all’interno delle unità lavorative in cui prestano la propria attività (art. 20, l. 300/20 maggio 1970, anche nota come Statuto dei Lavoratori). Tale diritto può essere esercitato sia durante l’orario di lavoro sia al termine dello stesso. Nel primo caso ai lavoratori riuniti spetta comunque la corresponsione della normale retribuzione, purché le a. non superino le 10 ore annue. L’a. deve essere indetta dalle rappresentanze sindacali, anche disgiuntamente; non può quindi essere convocata dai lavoratori. Le a. devono riguardare materie di interesse sindacale o del lavoro, salvo una diversa regolamentazione della contrattazione collettiva. Sono legittimati a partecipare all’a. i soggetti che prestano la loro attività lavorativa nell’unità produttiva interessata, i lavoratori esercitanti il diritto di sciopero, i lavoratori in cassa integrazione e i rappresentanti sindacali, anche se esterni all’unità interessata. Limiti all’esercizio di tale diritto possono essere posti esclusivamente dai contratti collettivi; viene considerata legittima la richiesta del datore di lavoro di mantenere in servizio un lavoratore per reparto per tutta la durata di svolgimento dell’assemblea.