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ASSOLUZIONE

di Felice M. Cappello - Enciclopedia Italiana (1930)
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ASSOLUZIONE (dal lat. absolutio, da absolvo "sciolgo, slego"; fr. absolution; sp. absolucion; ted. Sündenvergebung; ingl. absolution)

Felice M. Cappello

Per il diritto civile e penale, v. giudizio e sentenza. Nella Chiesa cattolica, somma importanza ha l'assoluzione dei peccati e delle censure. La prima riguarda il fòro divino e si compie nel sacramento della penitenza; la seconda, il foro ecclesiastico, e si può dare tanto nel fòro interno, sacramentale e non sacramentale, quanto nel fòro esterno. L'assoluzione dei peccati esige la potestà dell'ordine presbiterale e la giurisdizione: questa può essere ordinaria e delegata. L'assoluzione dei peccati non si può dare per iscritto a chi è assente, né per telefono. È celebre, per il caso d'assenza, la controversia agitata un tempo fra i teologi, la quale fu definitivamente risolta da Clemente VIII (1602) e da Paolo V (1605). L'assoluzione delle censure può darsi a voce, per lettera, in qualunque modo; non si richiede al valore di essa alcuna formula.

L'assoluzione tanto dei peccati quanto delle censure può essere data sotto condizione: p. es., se vivi, se hai le dovute disposizioni, se sei battezzato, ecc. Oggi l'assoluzione delle censure ad effectum non si dà quasi mai, considerata la disposizione del can. 36, § 2, che modifica l'antica disciplina canonica. Invece vige ancora l'assoluzione delle censure cum reincidentia, la quale consiste in ciò, che il censurato ricade nella medesima pena da cui fu assolto, se non compie, entro un determinato tempo, quanto gli è stato ingiunto. Nel pericolo di morte, qualunque sacerdote, anche sospeso o scomunicato o deposto, può validamente e lecitamente assolvere da tutti i peccati e da tutte le censure; fuori del pericolo di morte, l'assoluzione delle censure non riservate può darsi nel fòro sacramentale da qualsiasi confessore, e nel fòro extra-sacramentale da chi ha giurisdizione sul reo nel fòro esterno. Dalle censure riservate può assolvere soltanto colui che ha le facoltà necessarie, a norma dei canoni 2252, 2253. Nei casi urgenti, cioè quando vi sia pericolo di scandalo o d'infamia, o riesca gravoso al penitente l'attendere, qualunque confessore può assolvere da tutte le censure, anche riservate specialissimo modo alla S. Sede, con l'obbligo del ricorso, se non osti qualche grave incomodo, sotto pena di reincidenza (can. 2254).

Vedi anche
attrizione Nella dottrina cattolica relativa alla giustificazione, il dolore del peccato commesso, che grava come un peso sull’animo del penitente, conscio di avere perduto i benefici divini e meritato il futuro castigo. Provenendo dalla considerazione della negatività del peccato o dal timore della dannazione ... scomunica Nelle Chiese cristiane, censura ecclesiastica che esclude il battezzato dalla comunione dei fedeli, vietandogli, in particolare, di amministrare e ricevere i sacramenti. Presuppone una grave responsabilità morale, cioè un peccato grave, tale da compromettere l’unione con la Chiesa, corpo mistico di Cristo. La ... battesimo Rito con cui una persona, mediante abluzione e l’osservanza della forma prescritta, entra a far parte della Chiesa: è il primo dei sette sacramenti della Chiesa cattolica e, insieme alla confermazione e all’eucaristia, costituisce l’iniziazione cristiana. È riconosciuto sacramento da quasi tutte le altre ... grazia Diritto Per g. si intende il provvedimento, adottato generalmente dal capo dello Stato, di estinzione della pena a favore di un determinato soggetto. A differenza dell’amnistia e dell’indulto (Amnistia e indulto. Diritto costituzionale), quindi, la g. non ha una portata generale, ma è un provvedimento ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • SACRAMENTO DELLA PENITENZA
  • ORDINE PRESBITERALE
  • CHIESA CATTOLICA
  • DIRITTO CIVILE
  • TEOLOGI
Altri risultati per ASSOLUZIONE
  • assoluzione
    Enciclopedia on line
    Nell’uso della Chiesa cattolica, si dice a. sacramentale l’atto con cui il confessore, in nome di Gesù Cristo e della Chiesa, rimette al penitente i peccati da lui dichiarati. Essa si concreta nella formula: «Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen», accompagnata ...
Vocabolario
assoluzióne
assoluzione assoluzióne s. f. [dal lat. absolutio -onis, der. di absolvĕre «sciogliere, assolvere»]. – L’atto dell’assolvere, in accezioni specifiche: 1. Proscioglimento dell’imputato nel dibattimento processuale per motivi che riguardano...
ricomùnica
ricomunica ricomùnica s. f. [der. di ricomunicare], ant. – Assoluzione dalla scomunica: aveva gran bisogno di ritornare a Firenze, e cercava la r. (Sacchetti).
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