AUCTORITAS
. Espressione usata in diversi istituti del diritto romano privato e pubblico per designare casi in cui una volontà interviene a difendere e assistere, oppure a integrare un'altra volontà.
Auctoritas tutoris designa l'intervento del tutore negli atti compiuti dal pupillo, intervento che, integrando la volontà di questo, fa sì che il negozio abbia efficacia giuridica. L'auctoritatis interpositio deve avvenire alla presenza del pupillo e al momento in cui l'atto è da questo compiuto: probabilmente, nel periodo primitivo, era data con la pronuncia di parole solenni, ma già in epoca storica è ammessa qualunque parola o atto con cui si approvi l'operato del pupillo. Il tutore è pienamente libero (a differenza di quanto nel diritto classico è stabilito per la tutela delle donne) d'interporre o no la sua auctoritas: non può darla però quando sia interessato nell'affare: quando la interponga, deve farlo puramente e semplicemente. Il pupillo, che abbia capacità di volere, infantia maior, può con l'auctoritas tutoris compiere validamente qualsiasi atto, anche rigorosamente personale, come l'adizione di eredità; e le conseguenze giuridiche di questi atti, favorevoli o sfavorevoli, ricadono in testa al pupillo stesso.
Analoghi principî valgono per le donne sui iuris, le quali, ancora nel diritto classico, ove non siano vestali o non abbiano ottenuto ex lege Iulia et Papia il ius liberorum, sono soggette, sia pure con una serie di attenuazioni giurisprudenziali e consuetudinarie, a perpetua tutela. Questa scompare però all'epoca di Costantino. Solo il tutore legittimo della donna non può essere forzato a interporre la sua auctoritas, se non per gravi motivi; ogni altro tutore può invece essere costretto dal magistrato, cosicché l'intervento del tutore è in tal caso un puro cerimoniale.
Auctoritas del mancipio dans e del venditore è anzitutto l'aiuto e la difesa in giudizio che il mancipio dans è tenuto a prestare a colui che ha acquistato la cosa mediante mancipatio, quando contro l'acquirente sia intentata da altri una rei vindicatio. Il mancipio dans è obbligato a intervenire e a prestare la sua difesa secondo l'acquirente lo inviti ut causae agendae adsit (Dig. 21, 1, 29 § 2). Se il mancipante si rifiuta (auctoritatem defugere), o se l'acquirente, nonostante l'intervento del mancipante auctor, soccombe nella lite, il mancipio dans, mediante l'actio auctoritatis, può venir costretto a pagare all'acquirente spogliato della cosa il doppio del prezzo. L'obbligo di assistenza e difesa nasce ipso iure dalla mancipatio, e non è necessaria una dichiarazione (nuncupatio) aggiunta. Uguale obbligo incombe sul mancipio dans nel caso in cui taluno sostenga in giudizio contro l'acquirente l'esistenza sulla cosa di servitù non dichiarata all'atto della mancipatio: in questo caso il mancipante è tenuto a pagare il doppio della diminuzione di valore che il fondo subisce per quella servitù. L'obbligo dell'auctoritas, come si desume dalla norma attribuita alle Dodici tavole, usus auctoritas fundi biennium est, ceterarum rerum annus, dura sino a tanto che sia decorso il termine che è necessario al mancipio accipiens per usucapire.
L'actio auctoritatis tutela colui che ha acquistato mediante mancipatio una res mancipii; ma viene meno in tutte le ipotesi - e sono numerose - diverse da questa. Si cerca quindi di proteggere l'acquirente mediante la conclusione di contratti speciali produttivi della conseguenza giuridica nascente dalla mancipatio. Questi contratti, conclusi nella forma della stipulatio, sono: la repromissio (detta satisdatio quando v'è anche costituzione di garanti) secundum mancipium, riproduzione esatta dell'obbligazione nascente dalla mancipatio; la stipulatio duplae, nella quale il venditore promette il doppio del prezzo per il caso di evizione: infine la stipulatio habere licere, la cui conseguenza è l'indennizzo del pregiudizio subito dall'acquirente in seguito all'evizione. In epoca classica avanzata l'obbligo di garanzia per evizione viene derivato direttamente, indipendentemente da qualsiasi speciale promessa, dalla bona fides alla quale s'ispira la formula dell'azione nascente dalla compravendita. Cosicché nel diritto classico s'incontrano l'una accanto all'altra tre azioni dirette a sancire l'obbligo di garanzia per evizione: l'actio auctoritatis nel caso di mancipazione, l'actio ex stipulatu, nel caso in cui sia stata conclusa una di quelle stipulazioni sopraelencate, e l'actio empti, in caso di vendita consensuale non accompagnata da speciali promesse.
Auctoritas patrum è la ratifica da parte dei patres, cioè dell'antico senato patrizio, o (quando il senato fu patrizio-plebeo) dei senatori patrizî, delle deliberazioni prese dall'assemblea popolare su proposta del magistrato. L'auctoritas patrum costituisce nel diritto pubblico il parallelo dell'auctoritas tutoris del diritto privato: l'atto di volontà del popolo richiede l'integrazione della volontà degli anziani, come la volontà del pupillo dev'essere integrata da quella del tutore. Al ferre ad populum da parte del magistrato segue il referre ad patres, la cui deliberazione è presa con la stessa procedura del senatoconsulto.
L'auctoritas è nel periodo più antico, almeno normalmente, successiva alla deliberazione popolare: più tardi una lex Publilia (Livio, 8, 12, 15) la trasformò in preventiva per le proposte legislative davanti ai comizî centuriati, e una lex Maenia (Cicerone, Brut., 14, 55) compì la stessa riforma per i comizî elettorali. Tali innovazioni, che si accompagnavano con la diminuita influenza dei senatori patrizî, ridussero di molto l'importanza dell'auctoritas patrum, che, almeno come formalità, sopravvisse tuttavia finché durò l'attività dei comizî del popolo.
Auctoritas senatus è termine usato, non però esclusivamente, a indicare la deliberazione del senato che non può diventare senatoconsulto per il veto esercitato da un tribuno. Deve quindi tenersi ben distinta dall'auctoritas patrum.
Bibl.: Sui diversi usi del termine auctoritas: v. Heinze, in Hermes, LX (1925), p. 48; sull'uso giuridico anche G. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, IV, Tubinga 1920, p. 308.
Sull'auctoritas tutoris: P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Roma 1925, pp. 412, 440; P. F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 7ª ed., Parigi 1924, p. 220; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Lipsia 1901, p. 278; e tutti i manuali e trattati di diritto romano privato nelle parti dedicate alla tutela.
Sull'auctoritas del mancipio dans e del venditore: A. Bechmann, System des Kaufs nach gemeinen Recht, I, Erlangen 1884, p. 102; P. Bonfante, Corso, cit., II, p. 144; P. F. Girard, manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 533; id., in Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1882, p. 280; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschischte, II, op. cit., pp. 373, 387, 407, 578; E. Rabel, Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte, I, Lipsia 1902; F. Haymann, Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache, I, Berlino 1912; Partsch, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung, XXXIII (1912), p. 600; G. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, IV, op. cit., p. 306; O. Lenel, Edictum perpetuum, 3ª ed., 1927, ¿ 290; L. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, Lipsia 1891, p. 503.
Sull'auctoritas patrum e senatus: Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, Lipsia 1887, III, p. 1037 segg.; n. 5, p. 998; n. 2, p. 1033; P. Willems, Le sénat romain, Parigi 1885, II, p. 38 segg.; P. Bonfante, Storia del dir. romano, 3ª ed., I, Milano 1923, pp. 81, 102, 132, 137, 177.