Nella legislazione marittima, le a. comuni sono le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti assunti per la salvezza della spedizione dal comandante o da altri in sua vece. Fin da tempi remotissimi è previsto che il sacrificio compiuto per scongiurare un pericolo comune venga proporzionalmente ripartito fra tutti gli interessati alla spedizione attraverso un meccanismo contributivo. La contribuzione alle a. comuni è regolata dal codice della navigazione con norme dispositive. Di fatto la disciplina della contribuzione è costituita dalle Regole di York e Anversa, elaborate da cultori ed esperti, introdotte nella prassi e adottate comunemente nei contratti di trasporto. L’istituto non si è esteso al trasporto aereo, ma non si esclude l’applicazione analogica delle norme del codice della navigazione, laddove si presenti un caso simile.